Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1977
Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1977
- Data di deposito
- 20 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 8753
La ratio della disposizione dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - nella parte in cui preclude la nomina (o, rectius, l'elezione) alla carica di sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale - risiede nell'esigenza di assicurare, con la preferenza all'interesse alla stabilita' del pubblico impiegato (nella specie, del segretario comunale), il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione la cui salvaguardia e', non meno del diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza riconosciuto dalla Costituzione, oggetto di specifica tutela costituzionale (art. 97, comma primo). Pertanto, anche se e' auspicabile una soluzione legislativa piu' equilibrata (che tenga conto cioe' non solo delle esigenze della pubblica amministrazione, ma anche della espressione della volonta' popolare nei riflessi che di fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco), non e' fondata - in riferimento all'art. 51 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione sopraindicata, sollevata sotto il profilo che la causa di ineleggibilita' da essa prevista non sarebbe idonea a giustificare una restrizione al diritto elettorale passivo.
Massima n. 8754
La preclusione all'elezione a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale, stabilita dall'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, trova giustificazione nella prevalenza, nella disciplina delle cause di ineleggibilita', della considerazione dei fini posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioe' del buon andamento e della imparzialita' della pubblica amministrazione.
Massima n. 8755
E' noto che gli obbiettivi posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioe' il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione - fini cui deve tendere l'organizzazione legislativa dei pubblici uffici -, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso stretto.
Massima n. 8756
E' auspicabile una soluzione legislativa piu' equilibrata di quella dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - il quale preclude sic et simpliciter l'elezione a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale - che tenga conto oltreche' delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della espressione della volonta' popolare nei riflessi che in fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui preclude la nomina a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale; questione sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione dal tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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