Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 8753

La ratio della disposizione dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - nella parte in cui preclude la nomina (o, rectius, l'elezione) alla carica di sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale - risiede nell'esigenza di assicurare, con la preferenza all'interesse alla stabilita' del pubblico impiegato (nella specie, del segretario comunale), il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione la cui salvaguardia e', non meno del diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza riconosciuto dalla Costituzione, oggetto di specifica tutela costituzionale (art. 97, comma primo). Pertanto, anche se e' auspicabile una soluzione legislativa piu' equilibrata (che tenga conto cioe' non solo delle esigenze della pubblica amministrazione, ma anche della espressione della volonta' popolare nei riflessi che di fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco), non e' fondata - in riferimento all'art. 51 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione sopraindicata, sollevata sotto il profilo che la causa di ineleggibilita' da essa prevista non sarebbe idonea a giustificare una restrizione al diritto elettorale passivo.

Massima n. 8754

La preclusione all'elezione a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale, stabilita dall'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, trova giustificazione nella prevalenza, nella disciplina delle cause di ineleggibilita', della considerazione dei fini posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioe' del buon andamento e della imparzialita' della pubblica amministrazione.

Massima n. 8755

E' noto che gli obbiettivi posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioe' il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione - fini cui deve tendere l'organizzazione legislativa dei pubblici uffici -, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso stretto.

Massima n. 8756

E' auspicabile una soluzione legislativa piu' equilibrata di quella dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - il quale preclude sic et simpliciter l'elezione a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale - che tenga conto oltreche' delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della espressione della volonta' popolare nei riflessi che in fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui preclude la nomina a sindaco di chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale; questione sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione dal tribunale di Crotone con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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