Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1977
Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1977
- Data di deposito
- 20 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923
- art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
- art. 25, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
- art. 21, comma 9, legge n. 311 del 18 marzo 1958
- art. 2, regio decreto legge n. 534 del 27 maggio 1946
- art. 11, comma 1, legge n. 62 del 24 febbraio 1967
- art. 9, regio decreto n. 1071 del 20 giugno 1935
- art. 12, legge n. 62 del 24 febbraio 1967
- art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 8738
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, commi secondo e terzo, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale), "per la parte in cui, discostandosi dalla disciplina generale del trattamento di cumulo consentito di pubblici impieghi, di cui all'art. 99 r.d. 1923, n. 2960, stabiliscono una retribuzione minore per gli incarichi di insegnamento universitario", essendo stata tale norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 11 del 1972.
Massima n. 8739
E' vero che l'art. 11, comma primo, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (Nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario), stabilendo il numero massimo degli incarichi universitari retribuiti conferibili, presuppone ed autorizza (in connessione con gli artt. 9 del r.d. n. 1071 del 1935; 21, comma nono, della legge n. 311 del 1958; e 12 della legge n. 62 del 1967) l'esplicazione di attivita' di insegnamento universitario senza retribuzione, e che le mansioni svolte dall'incaricato a titolo gratuito sono le stesse che esplica l'incaricato retribuito, e che identica e' anche la complessa disciplina dei rispettivi rapporti (art. 2 r.d.l. 1946, n. 534); ma cio' non pertanto resta giustificata la possibilita' di incarichi non retribuiti, attesa la libera scelta dell'interessato che richiede l'incarico in quanto gli consente larghi margini di autonomia per lo svolgimento di altre attivita' professionali che vengono agevolate dal prestigio che ne deriva (suscettibile di tradursi in concreti vantaggi), e poi perche', a prescindere dalla prospettiva di un inquadramento definitivo nei ruoli universitari, si ripromette attraverso le attivita' di insegnamento e di ricerca l'acquisizione di elementi di miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualita' scientifiche. Non e' quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della sopraindicata disposizione, nel punto in cui implicitamente consente il conferimento di incarichi senza retribuzione.
Massima n. 8740
L'art. 25, comma primo, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale), modificato dall'art. 20 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato), non prevede una ingiustificata diversificazione della retribuzione di prestazioni identiche, ma una progressione economica per i professori incaricati, razionalmente collegata a determinati titoli scientifici, il cui conseguimento presuntivamente incide, in senso migliorativo, sulla qualita' stessa della prestazione lavorativa, che, in base all'art. 36 della Costituzione, e' pure un elemento di riferimento per la determinazione della retribuzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, nel punto in cui prevede retribuzioni differenziate a seconda della qualifica di provenienza dell'incaricato.
Massima n. 8741
Poiche' l'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato), riguarda la determinazione della retribuzione, e non gia' della sua percentuale di riduzione in caso di cumulo, per cui non va ad esso estesa la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 25, commi secondo e terzo, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale) - pronunciata con sent. n. 11 del 1972 -, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione della sua legittimita' costituzionale, sollevata sotto il profilo di una pretesa ingiustificata differenziazione di retribuzioni per gli incaricati di insegnamento universitario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato indicata in epigrafe - dell'art. 25, commi secondo e terzo, del d.P.R.5 giugno 1965, n.749 (Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe del personale statale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte n. 11 del 1973;
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (Nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato di cui sopra;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma primo, del d.P.R. 1965, n. 749, citato, sollevata, rispetto ai medesimi parametri, con l'ordinanza medesima;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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