Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 36 del 14 febbraio 1904
  • art. 1, legge n. 36 del 14 febbraio 1904

Parametri

Massime

Massima n. 8730

Pur non potendosi assolutamente ritenere che la normativa ancora oggi in vigore sia tale da far pensare addirittura che, nel nostro Paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela dei singoli malati e della pubblica incolumita' possano essere considerati come misure coattive adottate a servizio "dei principi ideologici della classe dominante", e' pero' certamente auspicabile l'ammodernamento della legislazione vigente dal 1904 nella delicatissima materia dell'assistenza psichiatrica.

Massima n. 8731

E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico - sollevata in quanto si dubita che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa - avendo la Corte, con sent. n. 223 del 1976, gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma di detto articolo, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonche' davanti al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.

Massima n. 8732

Non e' fondata - in riferimento all'art. 32 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), sollevata in quanto si dubita che la disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento dei soggetti affetti da malattie mentali risulti nei suoi presupposti formali e sostantivi ispirata, anziche' alla tutela della salute del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante", trattandosi di considerazioni di carattere metagiuridico che peraltro non precisano i profili di una effettiva violazione della norma parametro invocata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, parte già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 223 del 1976;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 32 della Costituzione dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1 977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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