Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1977
Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1977
- Data di deposito
- 18 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8727
Non puo' ritenersi razionale la disparita' di trattamento che viene a determinarsi tra i soggetti che, pur collocandosi in pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non possono, nell'esercizio della facolta' di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il sistema contributivo (perche' la pensione con esso liquidata supera, pur dopo l'elevazione del massimale di base, quella risultante dal sistema retributivo), rispetto ai quali la mancata concessione dell'aumento del dieci per cento non trova alcuna valida giustificazione, ed i pensionati con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1969 cui e' invece elargito tale aumento, e quelli collocati in pensione col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, che fruiscono a loro volta dell'aumento al settantaquattro per cento della base imponibile. Ne', d'altra parte, puo' essere addotto ad elemento giustificativo il fattore temporale, in relazione ad una necessaria gradualita' da attuarsi nella concessione di benefici importanti oneri finanziari, non potendo certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il diritto alla pensione in data posteriore vengano a ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente maturato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione (restando conseguentemente assorbito il profilo di contrasto con l'art. 38), l'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'1 maggio 1968. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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