Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1977

Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1977
Data di deposito
18 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 111, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 58, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 8718

La congruita' di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel piu' breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un piu' lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidita' e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall'I.N.P.S. per le infermita' comuni (per le quali l'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermita'. Non e', quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; ne' e' violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevita' del termine di prescrizione di tre anni non e' configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata con ordinanza 3 giugno 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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