Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1977
Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1977
- Data di deposito
- 18 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, codice di procedura penale 1930
- art. 141, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8713
Nell'attuale sistema non incombe sul cittadino un generale "dovere" ma solo una facolta' di denunciare i reati di cui e' venuto a conoscenza. La facolta' di denuncia concreta una funzione socialmente utile e nel suo palese e responsabile esercizio il denunciante si rende portatore di un interesse della collettivita' affinche' i reati non restino impuniti, ma da cio' non puo' farsi discendere nei suoi confronti un inderogabile dovere di solidarieta' civica del quale sia richiesto in ogni caso l'adempimento. Di conseguenza, dalla circostanza che gli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., pur vietando l'uso degli scritti anonimi nell'ambito processuale, ne consentono la indiretta utilizzazione, non puo' farsi derivare una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che cio' "concreterebbe una grossa eccezione al dovere della solidarieta' civica". Atteso che, non potendo competere che al legislatore lo stabilire i modi e i limiti dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale previsti dal precetto costituzionale, spetta allo stesso legislatore valutare nell'an e nel quando la possibilita' di influire sull'evoluzione del costume, scegliendo i tempi e i modi del processo di responsabilizzazione personale e sociale. E pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Cfr.: sent. n. 12 del 1972.
Massima n. 8714
La denuncia anonima, anche se in seguito ad essa siano state avviate indagini di polizia, rimane sempre al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento, presidiato dal diritto inviolabile di difesa, essendo assolutamente priva di valore probatorio e indiziario tanto in ordine all'asserito reato quanto in ordine all'autore che lo avrebbe posto in essere, e potendo il procedimento penale venire instaurato solo all'esito degli accertamenti di polizia ordinati per accertare la veridicita' dello scritto anonimo; cosicche', non essendo la delazione anonima idonea a provocare l'apertura di un procedimento in mancanza di una legittima notitia criminis e di un indiziato, non v'e' alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo della sostanziale diversita' di trattamento che verrebbe a crearsi, nei processi originati da scritti anonimi, fra accusatore ignoto ed accusato noto, e delle conseguenze della possibile moltiplicazione delle accuse false, difficilmente sanzionabili. Cfr.: sent. n. 300 del 1974.
Massima n. 8715
Il principio del giudice naturale, sancito nell'art. 25 Cost., va inteso solo come esigenza di giudice precostituito per legge e nella nozione di giudice, ai fini dell'osservanza dello stesso precetto, non puo' ritenersi compreso il p.m.. Peraltro lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria eventualmente ordinate dal pretore a seguito di una denuncia anonima, non potendo la delegazione anonima configurarsi come legittima notitia criminis, si collocano necessariamente nella fase antecedente ad essa. Si e', dunque, decisamente al di fuori dell'ambito tutelato dall'art. 25 Cost., eppertanto la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., sollevata, riguardo alle suddette indagini, in riferimento alla citata norma costituzionale, va dichiarata infondata. Cfr.: sent. nn. 95 del 1975 e 98 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 24 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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