Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1977

Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1977
Data di deposito
18 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 415, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 93, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 468, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8709

La violazione del diritto di difesa nell'esercizio di un potere della parte ammesso dalla legge (nella specie: presentazione dei testi all'udienza, prevista nell'art. 415, secondo comma, cod. proc. pen., consentita anche alla parte civile) non puo' che implicare un vizio di costituzionalita' della legge che lo ammette, in rapporto al quale il giudice e' sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto quello di proporre la questione alla Corte costituzionale.

Massima n. 8710

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale, denunziati in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - in quanto ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo alla stessa, anche nel processo pretorile, di precisare le proprie conclusioni solo al termine del dibattimento - non avendo l'ordinanza di rimessione aggiunto nessun nuovo argomento a quelli gia' esaminati e disattesi dalla Corte con sentenza n. 108 del 1970, che dichiaro' non fondate identiche questioni.

Massima n. 8711

L'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale consente, nel giudizio pretorile, non solo alla parte civile ma anche all'imputato di presentare testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli, e la ratio di tale eccezione risiede nella semplicita' e speditezza che si e' voluto imprimere, nel pubblico interesse, a tale processo, pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealta' e l'efficienza; cosi' correlativamente a detta facolta', si e' dato al giudice il potere di ammettere o escludere i testi presentati in udienza con provvedimento che si ritiene debba essere motivato, mentre alle parti spetta ex art. 439, secondo comma, quello di proporre opposizione, il che e' sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Pertanto - considerato che tali principi vanno intesi come effettiva possibilita' della loro pratica attuazione, nei diversi tipi di procedimenti - non solo non sussiste violazione del principio dell'eguaglianza di trattamento fra le parti, ma neanche e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che essa lederebbe il diritto di difesa dell'imputato. Cfr.: sentt. nn. 170 del 1963; 17 del 1965; 27 del 1966; 46 del 1967; 16, 73, 108 e 123 del 1970.

Massima n. 8712

Va riaffermato non solo che il diritto di difesa deve essere inteso esclusivamente come possibilita' effettiva del suo esperimento, ma altresi' che non lo ferisce ne' lo pregiudica la legge che ne adegua le modalita' di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura del singolo procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengano realizzati lo scopo e la funzione. Cfr.: sent. n. 170 del 1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del detto codice, proposta, con la medesima ordinanza, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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