Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1977

Corte cost., sent. 14 gennaio 1977, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1977
Data di deposito
14 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 78, ultimo co., legge n. 141 del 7 marzo 1938
  • art. 78, comma 2, regio decreto n. 375 del 12 marzo 1936
  • legge n. 141 del 7 marzo 1938
  • art. 78, ultimo co., regio decreto n. 375 del 12 marzo 1936
  • art. 209, ultimo co., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 78, comma 2, legge n. 141 del 7 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 8705

La questione di legittimita' dell'art. 78, ultimo comma, legge bancaria (l. 7 marzo 1938, n. 141), secondo cui l'elenco dei creditori chirografari ammessi deve essere esibito al tribunale ma non comunicato alle parti in causa, va dichiarata non rilevante poiche' non risulta l'esistenza di reclami aventi ad oggetto impugnazioni di crediti ammessi, o di altre contestazioni, per cui fosse lamentato, come lesivo del diritto di difesa, il difetto di comunicazione alle parti in causa dell'elenco dei creditori chirografari: pertanto, non discutendosi circa l'applicabilita' in concreto della norma denunciata, ne' essendo comunque indicati motivi per cui i giudizi non possano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della dedotta questione, deve rispetto ad essa dichiararsi il difetto di rilevanza.

Massima n. 8706

Le speciali forme e modalita' di accertamento dei crediti chirografari, nella liquidazione delle imprese esercenti il credito, stabilite dagli artt. 77 e seguenti della legge bancaria, e confermate dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, di quest'ultima legge, hanno una precisa giustificazione nelle diverse esigenze che si presentano, di regola, nella definizione delle posizioni dei creditori chirografari - ossia generalmente dei clienti dell'azienda di credito - rispetto a quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti reali. Scopo della speciale disciplina normativa non e' soltanto la tutela del segreto bancario, a cui e' fatto espresso richiamo nell'ultimo comma dell'art. 78 (continuando ovviamente i clienti ad avervi interesse anche quando una banca venga posta in liquidazione), ma anche e sopratutto la considerazione del numero e della qualita' dei creditori. D'altra parte, alla speciale natura di questa categoria di rapporti, la cui rigorosa disciplina risponde a ben note esigenze di certezza giuridica, fa riscontro la opportunita' di assicurare la massima speditezza nella loro definizione, anche in sede di liquidazione coatta delle imprese creditizie, nel fine di soddisfare con ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, sia per doverosa tutela del risparmio, a cui la Costituzione da' precisa garanzia in tutte le sue forme, sia per considerazione degli importanti interessi economici e finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio della funzione creditizia e dei servizi bancari. La obiettiva differenza tra la situazione giuridica dei creditori chirografari d'una azienda di credito - valutata con riguardo all'id quod plerumque accidit - e quella di coloro che vantano crediti assistiti da privilegio o diritti reali, fornisce una sicura giustificazione razionale della speciale normativa, nella quale non puo' pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.

Massima n. 8707

Il procedimento previsto dalla legge bancaria per la verifica giurisdizionale dei crediti chirografari, anche ove si escluda l'applicabilita' delle disposizioni degli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare, non comporta tuttavia lesione del diritto di difesa. Si deve al riguardo considerare che l'accertamento dei crediti chirografari, crediti assistiti di regola da titolo documentale, data la speciale natura dei tipici rapporti intercorsi tra un'azienda di credito e i suoi clienti, richiede generalmente una istruzione piu' semplice, che gia' si avvale delle risultanze dell'esame compiuto dai commissari liquidatori sulla base degli atti contabili e dei documenti in possesso dell'azienda o esibiti dai creditori, sotto il controllo del comitato di sorveglianza e secondo le direttive di un organo pubblico qualificato per autorita' e competenza tecnica, quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio. Nel caso di reclami, il sindacato del tribunale sulla regolarita' delle operazioni effettuate in sede di formazione dello stato passivo si svolge di regola mediante riesame delle prove documentali gia' acquisite nella fase amministrativa o prodotte in causa dagli interessati, trattandosi piuttosto di interpretarne e valutarne giuridicamente il contenuto, che di disporre nuovi incombenti istruttori. Per questo la legge speciale non ha previsto la nomina di un giudice istruttore e una fase di trattazione probatoria prima della rimessione al collegio. Nel vigente ordinamento processuale civile non e' questo il primo ne' il solo caso in cui il giudizio, anche di primo grado, debba svolgersi direttamente e per intero davanti al collegio; ne' puo' dirsi che la mancanza di una fase preliminare di cognizione davanti al giudice istruttore comporti di per se' lesione del diritto di difesa. Anche davanti al tribunale e' infatti consentita la richiesta e l'ammissione di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori, secondo i principi stabiliti dagli artt. 277 e seguenti del codice di procedura civile; e d'altra parte, pur dovendo i reclami essere decisi in unico giudizio, giusta il disposto dell'art. 78, primo comma (che corrisponde a quello dell'art. 99 della legge fallimentare), ove alcune delle cause risultino non ancora mature per la decisione il collegio puo' adottare con ordinanza i necessari provvedimenti istruttori, ed ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte i crediti contestati, come previsto dallo stesso art. 99 dianzi richiamato. Anche sotto questo profilo, le norme della legge speciale, dirette a soddisfare le esigenze di speditezza del procedimento e l'interesse della generalita' dei creditori ad una sollecita definizione delle loro posizioni, non contrastano con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, che appare adeguatamente assicurato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, ultimo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 78, secondo comma, della detta legge 7 marzo 1938, n. 141, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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