Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1977
Corte cost., sent. 29 dicembre 1977, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1977
- Data di deposito
- 29 dicembre 1977
- Data di decisione
- 22 dicembre 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 429, ultimo co., codice di procedura civile
- art. 429, comma 3, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 8988
La Corte e' tenuta a considerare come "norma vivente" quella definita dalla interpretazione che si e' affermata nella giurisprudenza dei giudici ordinari e di affrontare, partendo da essa, la questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, dovendo stabilire se l'ultimo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, fosse compatibile con l'art. 3 della Costituzione, la Corte ha innanzitutto preso atto che la giurisprudenza di merito, dopo esitazioni e divergenze, si era decisamente orientata nel senso di attribuire a tale disposizione efficacia retroattiva, e che a tale indirizzo esegetico le Sezioni Unite avevano impresso il suggello della loro adesione ed autorita'; dopo di che ha recepito questa interpretazione abbandonando quella accolta nella sua precedente decisione n. 13 del 1977, nella quale aveva escluso che la norma di cui trattasi avesse efficacia retroattiva rispetto all'entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro). Cfr.: sentt. nn. 52 del 1965 e 198 del 1972.
Massima n. 8989
A nulla rileva quale sia stata la fonte del dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma da applicare purche', per il giudice remittente, esso realmente esista si' da doverne investire la Corte. (Nella specie, le Sezioni Unite della Cassazione, nel proporre la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all'art. 3 della Costituzione, avevano ragionato partendo dalla lettura della sentenza della Corte n. 13 del 1977, e tuttavia, sia pure derivandolo da essa, avevano constatato ed affermato che il dubbio sulla compatibilita' della norma impugnata con il principio di eguaglianza effettivamente esisteva, anche se in passato lo avevano escluso.
Massima n. 8990
Se e' vero (come affermato nella sent. n. 13 del 1977, che ha riconosciuto la legittimita' costituzionale della diversita' di trattamento, quanto alla rivalutazione, dei crediti di lavoro rispetto agli altri crediti) che sussistono decisive ragioni che giustifichino la scelta del legislatore di privilegiare i crediti di lavoro accordando loro la rivalutazione monetaria, e che le stesse valgono ad escludere che il legislatore fosse tenuto ad estendere tale trattamento agli altri crediti pecuniari, non puo' sorgere alcun dubbio di costituzionalita' per la mancata retroattivita' di una rivalutazione (che non esiste) relativamente a tali crediti non di lavoro. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo di una pretesa diversa decorrenza, che sarebbe priva di razionalita', del diritto alla rivalutazione per i crediti di lavoro rispetto a quelli altrettanto pecuniari ma non di lavoro) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, cod. proc. civ. (cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), il quale, secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Cassazione (e che la Corte recepisce, abbandonando quella accolta nella sentenza succitata), consente la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, con decorrenza dalla data della loro maturazione, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro, ed esclude in ogni caso e da qualsiasi data (quindi non solo dall'entrata in vigore della legge indicata) la rivalutazione dei crediti pecuniari non di lavoro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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