Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1977

Corte cost., sent. 29 dicembre 1977, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1977
Data di deposito
29 dicembre 1977
Data di decisione
22 dicembre 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:161

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8988

La Corte e' tenuta a considerare come "norma vivente" quella definita dalla interpretazione che si e' affermata nella giurisprudenza dei giudici ordinari e di affrontare, partendo da essa, la questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, dovendo stabilire se l'ultimo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, fosse compatibile con l'art. 3 della Costituzione, la Corte ha innanzitutto preso atto che la giurisprudenza di merito, dopo esitazioni e divergenze, si era decisamente orientata nel senso di attribuire a tale disposizione efficacia retroattiva, e che a tale indirizzo esegetico le Sezioni Unite avevano impresso il suggello della loro adesione ed autorita'; dopo di che ha recepito questa interpretazione abbandonando quella accolta nella sua precedente decisione n. 13 del 1977, nella quale aveva escluso che la norma di cui trattasi avesse efficacia retroattiva rispetto all'entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro). Cfr.: sentt. nn. 52 del 1965 e 198 del 1972.

Massima n. 8989

A nulla rileva quale sia stata la fonte del dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma da applicare purche', per il giudice remittente, esso realmente esista si' da doverne investire la Corte. (Nella specie, le Sezioni Unite della Cassazione, nel proporre la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all'art. 3 della Costituzione, avevano ragionato partendo dalla lettura della sentenza della Corte n. 13 del 1977, e tuttavia, sia pure derivandolo da essa, avevano constatato ed affermato che il dubbio sulla compatibilita' della norma impugnata con il principio di eguaglianza effettivamente esisteva, anche se in passato lo avevano escluso.

Massima n. 8990

Se e' vero (come affermato nella sent. n. 13 del 1977, che ha riconosciuto la legittimita' costituzionale della diversita' di trattamento, quanto alla rivalutazione, dei crediti di lavoro rispetto agli altri crediti) che sussistono decisive ragioni che giustifichino la scelta del legislatore di privilegiare i crediti di lavoro accordando loro la rivalutazione monetaria, e che le stesse valgono ad escludere che il legislatore fosse tenuto ad estendere tale trattamento agli altri crediti pecuniari, non puo' sorgere alcun dubbio di costituzionalita' per la mancata retroattivita' di una rivalutazione (che non esiste) relativamente a tali crediti non di lavoro. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo di una pretesa diversa decorrenza, che sarebbe priva di razionalita', del diritto alla rivalutazione per i crediti di lavoro rispetto a quelli altrettanto pecuniari ma non di lavoro) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, cod. proc. civ. (cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), il quale, secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Cassazione (e che la Corte recepisce, abbandonando quella accolta nella sentenza succitata), consente la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, con decorrenza dalla data della loro maturazione, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro, ed esclude in ogni caso e da qualsiasi data (quindi non solo dall'entrata in vigore della legge indicata) la rivalutazione dei crediti pecuniari non di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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