Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1977

Corte cost., sent. 29 dicembre 1977, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1977
Data di deposito
29 dicembre 1977
Data di decisione
22 dicembre 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 89, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 6, decreto-legge n. 85 del 3 febbraio 1946
  • art. 87, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 13, regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937
  • art. 32, e ss, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 18, decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 23 agosto 1917
  • art. 91, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 81, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 8986

Secondo l'art. 91 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di infortunio che abbia causato ernia addominale operabile, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche ed al pagamento dell'indennita' temporanea. Sotto il profilo costituzionale non e' di conseguenza censurabile il criterio seguito dal legislatore, che ha fissato la corresponsione della rendita per invalidita' solo al lavoratore infortunatosi con ernia inoperabile (anche se in misura corrispondente alla riduzione del solo 15% della attitudine al lavoro) apprestando per chi e' colpito da ernia operabile i ristori descritti. Alla stregua dei dettami della scienza medica e dell'esperienza non appare invero irrazionale la previsione della reversibilita' di quest'ultimo stato morboso che, debellabile da atto operatorio, non assume carattere di invalidita' permanente. Cosi' disponendo, pertanto, l'art. 91 d.P.R. n. 1124 del 1965 non viola ne' l'art. 32 ne' l'art. 38 Cost., perche' intende precisamente tutelare la salute del lavoratore, offrendogli quei mezzi che, ritenuti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita', necessari per ricostituirla, si dimostrano adeguati alle esigenze di vita dell'infortunato. E' costante indirizzo giurisprudenziale, del resto, che in caso di contestazione circa la operabilita', i collegi arbitrali cui spetta decidere in materia, prima di pronunciarsi, procedano con la massima prudenza.

Massima n. 8987

E' principio di tutta la legislazione assicurativa e previdenziale emanata sia prima che dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che i pubblici istituti preposti alla previdenza sociale ed alla assicurazione infortuni sul lavoro, hanno il diritto e il dovere di agire nella maniera piu' idonea onde l'invalido possa ridurre la portata della subita invalidita' o, ancor meglio, riacquistare le condizioni di salute e di efficienza preesistenti. Nelle norme in cui tale principio si esprime (cfr. art. 18 del d.l.l. 23 agosto 1917, n. 1450 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; artt. 32 e segg., 87, 89 e 91 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 - Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; art. 81 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale -; art. 13 del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare -; art. 6 del d.l. 3 febbraio 1946, n. 85 - Modificazione alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura -) il riconoscimento della invalidita' del lavoratore e' costantemente subordinato all'esigenza del recupero, se e per quanto possibile, della validita' e dell'efficienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 38 e 32 della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADIO - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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