Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1977
Corte cost., sent. 14 gennaio 1977, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1977
- Data di deposito
- 14 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 292, comb.disp., codice di procedura civile
- art. 426, codice di procedura civile
- art. 20, legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8689
E' consentito alla Corte integrare le norme indicate nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione ove risulti chiaro che anche delle altre, benche' ivi non espressamente menzionate, siano investite dalla denunzia di incostituzionalita'. (Nella specie, sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione fosse formulato con riguardo al solo art. 426 cod. proc. civ., emergeva con evidenza dalla motivazione che oggetto della impugnazione era, in realta', il combinato disposto degli artt. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 426, come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 stesso codice).
Massima n. 8690
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), ritenuto applicabile analogicamente, e dell'art. 20 della stessa legge, il contumace - nelle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima - non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non e' quindi posto in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso, incorrendo di conseguenza nelle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416, con pregiudizio del diritto di difesa. Ne' vale addurre in contrario che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito, perche' cio' presupporrebbe una diligenza superiore a quella normale, e non puo' reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso del termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilita' puo' ottenersi con l'impiego di una diligenza piu' che normale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - per violazione dell'art. 24 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - le succitate disposizioni, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sul nuovo processo del lavoro - non e' prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti. Cfr.: sentt. nn. 34 del 1970, 159 del 1971, 255 del 1974 e 13 del 1977.
Massima n. 8691
Va riaffermato che nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per la situazione soggettiva giuridicamente tutelata, l'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza. Cfr.: sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974.
Massima n. 8692
Poiche' della dichiarata illegittimita' costituzionale (parziale), per violazione dell'art. 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge stessa, discende la obbligatorieta' della comunicazione al contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti introduttivi e l'udienza di cui all'art. 420, risulta non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detto articolo del codice di rito, come modificato dalla legge 533, sollevata sotto il profilo della disparita' del trattamento usato, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata del giudice del lavoro del tribunale di Lucera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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