Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1977

Corte cost., sent. 6 dicembre 1977, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1977
Data di deposito
6 dicembre 1977
Data di decisione
30 novembre 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:138

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1290 del 24 agosto 1921
  • art. 12, decreto legislativo luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
  • legge n. 1208 del 29 maggio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 8949

Secondo il chiaro disposto degli artt. 1 legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 legge n. 87 del 1953, le questioni di legittimita' costituzionale possono essere sollevate nel corso del giudizio senza alcuna specifica limitazione. E' percio' da escludersi che il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio, impedisca la proposizione della questione di legittimita' costituzionale della norma da cui e' tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio, quando, essendosi questi gia' pronunciato, ed essendo stata la sua decisione, (come nella specie) impugnata con ricorso per cassazione, il processo sia ancora in corso.

Massima n. 8950

Per costante giurisprudenza della Corte l'indennizzo per la proprieta' privata espropriata per motivi di interesse generale, previsto dall'art. 42 della Costituzione, non rappresenta un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensi' il massimo di contributo e di riparazione garantito all'interesse privato; fermo restando che esso non puo' essere fissato in misura simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro. Dalla funzione dell'indennizzo, cosi' delineata, non deriva tuttavia che il deposito dello stesso debba precedere necessariamente, in ogni previsione legislativa, il provvedimento di espropriazione. Peraltro, quando cio' si verifichi, e' senz'altro da escludere alla stregua della comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che all'espropriato non spettino mezzi giuridici adeguati per costringere l'espropriante al pagamento dell'indenizzo e all'eventuale risarcimento dei danni, trovando in tal caso applicazione il principio (deducibile dall'art. 1183 cod. civ.) quod sine die debetur statim debetur, e potendo il risarcimento, nell'ipotesi di comportamento anormale e colposo dell'espropriante, comprendere anche gli effetti della svalutazione. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12 d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli) conv. in legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Massima n. 8951

In materia di espropriazione per pubblica utilita', la deroga al principio del preventivo deposito dell'indennizzo, posta dall'art. 12 d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli) convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, appare ragionevole e giustificata sol che si consideri che essa e' prevista per i casi di espropriazione d'urgenza ed e' configurata in provvedimenti legislativi dettati per attuare speciali opere di risanamento e bonifica di alcuni rioni del Comune di Napoli. Mentre, riguardo alla disparita' di trattamento tra coloro che subirono in Napoli procedure espropriative prima o dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 1208, si obietta che "non puo' contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale" (sentenza n. 92 del 1975). Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale formulata al riguardo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LTVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze