Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1977
Corte cost., sent. 6 dicembre 1977, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1977
- Data di deposito
- 6 dicembre 1977
- Data di decisione
- 30 novembre 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:138
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1290 del 24 agosto 1921
- art. 12, decreto legislativo luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
- legge n. 1208 del 29 maggio 1939
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 42, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 8949
Secondo il chiaro disposto degli artt. 1 legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 legge n. 87 del 1953, le questioni di legittimita' costituzionale possono essere sollevate nel corso del giudizio senza alcuna specifica limitazione. E' percio' da escludersi che il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio, impedisca la proposizione della questione di legittimita' costituzionale della norma da cui e' tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio, quando, essendosi questi gia' pronunciato, ed essendo stata la sua decisione, (come nella specie) impugnata con ricorso per cassazione, il processo sia ancora in corso.
Massima n. 8950
Per costante giurisprudenza della Corte l'indennizzo per la proprieta' privata espropriata per motivi di interesse generale, previsto dall'art. 42 della Costituzione, non rappresenta un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensi' il massimo di contributo e di riparazione garantito all'interesse privato; fermo restando che esso non puo' essere fissato in misura simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro. Dalla funzione dell'indennizzo, cosi' delineata, non deriva tuttavia che il deposito dello stesso debba precedere necessariamente, in ogni previsione legislativa, il provvedimento di espropriazione. Peraltro, quando cio' si verifichi, e' senz'altro da escludere alla stregua della comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che all'espropriato non spettino mezzi giuridici adeguati per costringere l'espropriante al pagamento dell'indenizzo e all'eventuale risarcimento dei danni, trovando in tal caso applicazione il principio (deducibile dall'art. 1183 cod. civ.) quod sine die debetur statim debetur, e potendo il risarcimento, nell'ipotesi di comportamento anormale e colposo dell'espropriante, comprendere anche gli effetti della svalutazione. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12 d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli) conv. in legge 24 agosto 1921, n. 1290.
Massima n. 8951
In materia di espropriazione per pubblica utilita', la deroga al principio del preventivo deposito dell'indennizzo, posta dall'art. 12 d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli) convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, appare ragionevole e giustificata sol che si consideri che essa e' prevista per i casi di espropriazione d'urgenza ed e' configurata in provvedimenti legislativi dettati per attuare speciali opere di risanamento e bonifica di alcuni rioni del Comune di Napoli. Mentre, riguardo alla disparita' di trattamento tra coloro che subirono in Napoli procedure espropriative prima o dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 1208, si obietta che "non puo' contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale" (sentenza n. 92 del 1975). Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale formulata al riguardo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LTVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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