Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1977

Corte cost., sent. 14 luglio 1977, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1977
Data di deposito
14 luglio 1977
Data di decisione
4 luglio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, regio decreto legge n. 2128 del 15 ottobre 1936
  • art. 33, legge n. 349 del 18 marzo 1958
  • tab.b, legge n. 311 del 18 marzo 1958
  • legge n. 16 del 26 gennaio 1962
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 8939

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare riguardo alla tabella B; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; e della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano), sollevate dal Consiglio di Stato - Sez. VI Giurisdizionale - con ordinanza 5 novembre 1974, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione perche' la situazione dei professori delle Scuole di ostetricia autonome e' diversa da quella dei professori universitari. I Professori-direttori delle scuole di ostetricia autonome esercitano attivita' di insegnamento solo nell'ambito delle stesse scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, che non possono considerarsi a livello universitario, mentre i professori universitari hanno le funzioni principali di impartire l'insegnamento agli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia: a tali funzioni si aggiungono quelle di direttore delle Cliniche universitarie ostetrico-ginecologiche e di direttore e docente delle Scuole di Ostetricia annesse alle Cliniche universitarie. Le funzioni di docente del professore universitario, essendo esercitate sia nella Clinica universitaria sia nelle Scuole di ostetricia, non sono uguali o assimilabili a quelle dei professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia. Il trattamento economico spetta ai professori universitari per le loro primarie funzioni, che sono quelle di impartire l'insegnamento agli studenti universitari, e non per l'ulteriore attivita' di insegnamento nelle Scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie. Dalla ritenuta mancanza di contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 della Costituzione consegue che non e' fondata neppure la questione di legittimita' delle stesse norme in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Le due questioni, infatti, sono strettamente interdipendenti in quanto la violazione dell'art. 36 della Costituzione e' stata dedotta sotto il profilo che ai due professori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia spetta lo stesso trattamento economico previsto per i professori universitari dato che i loro compiti sono "assimilabili a quelli dei professori universitari". Non compete a questa Corte pronunciare sul fondamento della questione prospettata dal difensore delle parti private, secondo cui le norme impugnate vanno interpretate con particolare riguardo all'art. 8 del r.d.l. n. 2128 del 1936 ed all'art. 7 del d.P.R. n. 1079 del 28 dicembre 1970 nel senso che gia' spetta ai soli due professori di Trieste e di Venezia il trattamento economico previsto per i professori universitari. E' competente il giudice amministrativo a pronunciare, alla stregua dei principi fondamentali di ermeneutica, se la questione possa ritenersi fondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare riguardo alla tabella B; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; e della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano), sollevate dal Consiglio di stato - Sez. VI Giurisdizionale - con ordinanza 5 novembre 1974, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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