Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1977
Corte cost., sent. 20 giugno 1977, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1977
- Data di deposito
- 20 giugno 1977
- Data di decisione
- 15 giugno 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto-legge n. 427 del 24 luglio 1973
- legge n. 496 del 4 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8920
Il d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in l. 4 agosto 1973, n. 496 (contenente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo) fu emanato dal Governo, insieme ad altri provvedimenti urgenti, per far fronte ad una situazione straordinaria, caratterizzata da un'accentuata svalutazione monetaria, secondo un apprezzamento condiviso dal Parlamento in sede di conversione in legge. Inoltre, col prevedere un eccezionale blocco temporaneo dei prezzi dei beni di largo consumo, esso stabiliva una serie di sanzioni economicamente rilevanti la cui efficacia intimidatrice appariva indispensabile al raggiungimento dello scopo. Percio' la mancata previsione della conciliazione amministrativa o della oblazione, in favore dei contravventori alle norme del citato decreto legge, e' il risultato di una ragionevole valutazione, e la diversita' che ne consegue, in confronto ad altre ipotesi legislative - per le quali sono ammesse la conciliazione amministrativa o la oblazione - corrisponde ad una oggettiva diversita' di situazioni che non consente di ritenere violato il principio di uguaglianza. Ne' sussiste violazione dell'art. 24 Cost., poiche' la norma si limita ad escludere il "c.d. diritto alla conciliazione amministrativa" che non puo' essere configurato - come sostiene il giudice a quo - quale esplicazione del diritto di difesa, giacche il contravventore ricorre al pagamento in misura ridotta proprio quando non intende difendersi in giudizio. E del resto a colui che intende contestare il fondamento della sanzione comminata, e' assicurata ampia difesa mediante la prevista opposizione innanzi al Pretore avverso l'ordinanza prefettizia di irrogazione della sanzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti dell'art. 10 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in l. 4 agosto 1973, n. 496, in riferimento agli art. 3, primo comma, e 24, prima parte, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1973, n. 496, recante disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, prima parte, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Ivrea in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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