Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1977
Corte cost., sent. 20 giugno 1977, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1977
- Data di deposito
- 20 giugno 1977
- Data di decisione
- 15 giugno 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 263-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 272-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8918
Ove il giudice a quo sollevi una questione che ha per oggetto norme applicabili solo in una fase futura e meramente eventuale del giudizio, la questione stessa deve essere dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis. 272 bis e 304 quater cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione avverso un provvedimento dell'autorita' giudiziaria riguardante la liberta' personale del medesimo, di prendere visione dei verbali e delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima del momento in cui l'istruzione sia definita e gli atti depositati in cancelleria a norma dell'art. 372 c.p.p. - sollevata dal giudice istruttore - astenutosi dal decidere su una richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi - sul presupposto che in caso di diniego della scarcerazione l'imputato avrebbe potuto proporre impugnazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 272 bis e 304 quater c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 cpv. della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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