Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1977

Corte cost., sent. 20 giugno 1977, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1977
Data di deposito
20 giugno 1977
Data di decisione
15 giugno 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 263-bis, codice di procedura penale 1930
  • art. 272-bis, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-quater, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8918

Ove il giudice a quo sollevi una questione che ha per oggetto norme applicabili solo in una fase futura e meramente eventuale del giudizio, la questione stessa deve essere dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis. 272 bis e 304 quater cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione avverso un provvedimento dell'autorita' giudiziaria riguardante la liberta' personale del medesimo, di prendere visione dei verbali e delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima del momento in cui l'istruzione sia definita e gli atti depositati in cancelleria a norma dell'art. 372 c.p.p. - sollevata dal giudice istruttore - astenutosi dal decidere su una richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi - sul presupposto che in caso di diniego della scarcerazione l'imputato avrebbe potuto proporre impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 272 bis e 304 quater c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 cpv. della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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