Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1977
Corte cost., sent. 9 giugno 1977, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 4, comma 1, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8909
Non e' ammissibile la costituzione nel giudizio di legittimita' costituzionale di soggetto che non sia stato parte nel giudizio nel corso del quale la questione e' stata sollevata, ancorche' egli fosse parte in altro giudizio a questo originariamente riunito e poi da questo separato. Le questioni pregiudiziali e preliminari relative al giudizio nel corso del quale e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale non possono costituire oggetto di valutazione, ai fini della rilevanza, da parte della Corte, quando il giudizio di rilevanza sia stato espresso dal giudice a quo.
Massima n. 8910
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che la normativa denunciata limita l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti di coloro che svolgono esclusivamente attivita' manuale. Infatti, in aderenza peraltro alla ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, deve ritenersi che il riferimento legislativo al concetto di "opera manuale retribuita" debba essere inteso avuto riguardo al momento in cui il soggetto si serve della macchina e cioe' all'attivita' che comporta il rischio, quale che sia la qualificazione dello stesso nell'ambito del rapporto di lavoro. Conseguentemente debbono ritenersi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gli addetti ai centri elettronici ed elettrocontabili.
Massima n. 8911
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma terzo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che nella previsione normativa non rientrano i collaboratori scientifici delle case farmaceutiche. Infatti, in aderenza alla giurisprudenza della Cassazione, la norma impugnata deve essere interpretata nel senso che l'obbligo assicurativo sussiste nei confronti di tutti i soggetti, ancorche' non espressamente indicati, i quali, per l'espletamento delle mansioni loro affidate debbano servirsi di mezzi di locomozione propri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione di Camillo Acerbi;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevate dal pretore di Genova e dal pretore di Aosta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo del citato T.U. n. 1124 sollevata dal tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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