Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1977
Corte cost., sent. 9 giugno 1977, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 4, legge n. 1213 del 4 novembre 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8903
E' da escludere che l'art. 12, quarto comma, legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento a favore della cinematografia), col disporre che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale debbano affidare la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, all'Istituto Luce, abbia posto in essere un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del settore dei cortometraggi, con sbarramento di un settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce. Si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una societa' (quale l'Istituto Luce) che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali (l'Ente gestione cinema), si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti, nell'ambito dell'amministrazione diretta, secondo un sistema (quello dei "servizi in economia") che usato piu' frequentemente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprenditore. Il che conferma che la posizione dell'Istituto Luce, al servizio della mano pubblica, nella normativa in questione, non puo' essere assimilata alla posizione dei soggetti che in questo settore esercitano la liberta' di iniziativa economica, ne' essere considerata fonte di privilegi. Cosicche' l'indicato art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965, ponendosi, quale norma organizzatoria, nella prospettiva dell'art. 97 Cost., non tocca le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost., e pertanto va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", proposta con l'ordinanza in epigrafe della Corte d'appello di Torino, in riferimento agli artt. 41, 43 e 33, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGTONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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