Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1977
Corte cost., sent. 9 giugno 1977, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, lett.a, regio decreto n. 274 del 11 febbraio 1929
- comma 1, art.unico, legge n. 392 del 3 maggio 1956
- art. 29, lett.b, regio decreto n. 274 del 11 febbraio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 8901
Con l'escludere dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi, di cui al r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche, i religiosi e le religiose per i periodi in cui prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del concordato tra Santa Sede e Italia, l'articolo unico, primo comma, legge 3 maggio 1956, n. 392, da' luogo a una disparita' di trattamento, a scapito dei suddetti religiosi, rispetto ai sacerdoti regolari (ved. leggi 5 luglio 1961, nn. 579 e 580, e 22 dicembre 1973, n. 903), e ad ulteriori discriminazioni tra gli appartenenti agli ordini e congregazioni religiose, a seconda che il terzo datore di lavoro rientri o no tra gli enti e associazioni suddette - cui si aggiunge una disparita', ancora piu' grave, rispetto a tutti i lavoratori. Sotto tutti gli aspetti, tale disparita' di trattamento non puo' ritenersi giustificata atteso che, a fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38, secondo comma, Cost., perde di rilievo lo status di lavoratore, ne' ha rilievo il fatto che il religioso vive in comunita'. Mentre, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, non puo' dubitarsi che una coerente e generale applicazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., anche ai religiosi e alle religiose possa avere incidenza sulla normativa concordataria. Pertanto, l'indicato articolo unico legge n. 392 del 1956 va dichiarato, in parte qua, illegittimo, per violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. Con l'ovvia avvertenza che il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge n. 392 del 1956 risulta costituzionalmente illegittimo soltanto se l'attivita' del religioso o della religiosa e' prestata alle dipendenze di terzi, categoria nella quale non potrebbero mai farsi rientrare l'ordine o la congregazione religiosa d'appartenenza.
Massima n. 8902
E' principio generalissimo proprio dello Stato moderno che dai vincoli sorti a seguito della professione dei voti non derivano per il religioso limitazioni alla comune capacita' dei soggetti. In particolare, nel nostro attuale ordinamento, in tema di previdenza sociale, si constata l'irrilevanza dell'obbligo di obbedienza: atteso che anche l'attivita' di lavoro retribuita, prestata alle dipendenze di terzi diversi dagli enti "concordatari", potrebbe essere fornita per comando, e non semplicemente con consenso, del superiore dell'ordine o della congregazione, senza che cio' (legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico) privi il religioso o la religiosa della tutela assicurativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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