Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 305, codice di procedura penale 1930
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 304, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8892
All'art. 24 della Costituzione, in base al quale la difesa "e' diritto inviolabile dell'uomo in ogni stato e grado del procedimento", e' stato riconosciuto un ambito di operativita' amplissimo si da ricomprendervi anche le attivita' istruttorie compiute dal p.m. e della polizia giudiziaria prima dell'istaurarsi dell'istruttoria formale o sommaria. Tuttavia, tale ampiezza non puo' mai eccedere il limite costituito dal momento in cui un indizio di reita' si soggettivizza nei confronti di una determinata persona in quanto, diversamente, verrebbe snaturata la stessa funzione del difensore che, in mancanza di un soggetto da difendere, diventerebbe una sorta di garante della legalita' assumendo una posizione "super partes" che non puo' essere sua. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'estensione delle garanzie difensive all'imputato ignoto. Ne' sussiste la violazione del principio di uguaglianza, prospettata sul rilievo della diversita' di trattamento fra imputato ignoto e imputato noto e p.m., in quanto il differenziato trattamento e' giustificato dalla diversita' delle situazioni. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 cod. proc. pen., e' infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. nn. 179 del 1971; 2 del 1970 e 149 del 1969 e n. 86 del 1968 in ordine all'ambito di operativita' dell'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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