Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1977

Corte cost., ord. 29 dicembre 1977, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
167/1977
Data di deposito
29 dicembre 1977
Data di decisione
22 dicembre 1977
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 20, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9002

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto si rende necessario, da parte dello stesso, un nuovo esame della rilevanza della questione, atteso che nel corso del giudizio e' entrata in vigore la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio.

Massima n. 9003

In ogni caso la Corte puo' sollevare innanzi a se', in via incidentale questioni di legittimita' costituzionale, solo in quanto esse siano rilevanti agli effetti della decisione di quelle oggetto del giudizio. (Nella specie, nel giudizio vertente sugli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte, in mancanza del necessario carattere di pregiudizialita', ha escluso di poter sollevare essa stessa questione di legittimita' costituzionale nei confronti della sopravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10). Cfr.: sent. n. 122 del 1976.

Massima n. 9004

Presupposto dell'applicabilita' dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (prevedente l'estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale a norme non denunziate) e' la declaratoria di illegittimita' delle norme impugnate. (Nella specie, in mancanza di tale presupposto, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte ha respinto la istanza di una delle parti per la dichiarazione, in via conseguenziale, della illegittimita' costituzionale della soppravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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