Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/1977
Corte cost., ord. 29 dicembre 1977, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/1977
- Data di deposito
- 29 dicembre 1977
- Data di decisione
- 22 dicembre 1977
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 20, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 9002
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto si rende necessario, da parte dello stesso, un nuovo esame della rilevanza della questione, atteso che nel corso del giudizio e' entrata in vigore la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio.
Massima n. 9003
In ogni caso la Corte puo' sollevare innanzi a se', in via incidentale questioni di legittimita' costituzionale, solo in quanto esse siano rilevanti agli effetti della decisione di quelle oggetto del giudizio. (Nella specie, nel giudizio vertente sugli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte, in mancanza del necessario carattere di pregiudizialita', ha escluso di poter sollevare essa stessa questione di legittimita' costituzionale nei confronti della sopravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10). Cfr.: sent. n. 122 del 1976.
Massima n. 9004
Presupposto dell'applicabilita' dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (prevedente l'estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale a norme non denunziate) e' la declaratoria di illegittimita' delle norme impugnate. (Nella specie, in mancanza di tale presupposto, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte ha respinto la istanza di una delle parti per la dichiarazione, in via conseguenziale, della illegittimita' costituzionale della soppravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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