Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:93
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8303
Questa Corte, con la sent. 14-29 dicembre 1972, n. 205, non ha modificato il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma fra le due interpretazioni, alle quali aveva dato luogo il contenuto di tale disposizione, ha accolto quella conforme all'art. 3 della Costituzione, nel rispetto della volonta' razionalmente desumibile dalla disposizione stessa, ed ha in questo limite contenuto la pronunzia di illegittimita'. Ha considerato lo scontro il tipico evento di danno che, per il secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce la premessa di fatto, da provare, ai fini della presunzione. E, ritenuto irrazionale escludere dalla presunzione di illiceita' la condotta del solo conducente del veicolo che non abbia subito danno nello scontro, ha con cio' stesso escluso che altri eventi di danno, fuori dello scontro, possano ricondursi alla presunzione legale di illiceita' della condotta dei conducenti prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c.. Le presunzioni legali sono stabilite, secondo l'art. 2728 c.c., sulla base di una situazione che, per il suo frequente verificarsi, e' considerata premessa tipica legale di conseguenze presunte fino a prova contraria. Non e' quindi, irrazionale l'art. 2054, secondo comma, c.c. che, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti, ha considerato lo scontro fatto tipico che giustifica la presunzione di uguale responsabilita' per colpa dei conducenti. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 2054 c.c. "nella parte in cui escludono dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno, assoggettando alla presunzione di responsabilita' a carico del solo conducente del veicolo rimasto indenne", il caso in cui, pur non essendovi stato scontro tra i veicoli, e' provata l'esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la condotta "di quel conducente ed il danno sopportato dal veicolo dell'altro conducente". Non sussiste infatti violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo le situazioni, che si verificano negli scontri tra autoveicoli a termini dell'art. 2054, secondo comma, c.c., diverse da quelle che si verificano fuori dello scontro, ne' tale differenza e' irrazionale. (Secondo il Pretore di Monza sarebbe irrazionale, e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la limitazione della presunzione di eguale concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti - prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c. - ai soli casi di scontro, perche' riserverebbe un trattamento diverso a situazioni di fatto - (scontro con danno ad un solo veicolo e danno causato ad un solo veicolo senza scontro) - che possono non essere diverse; conseguentemente sarebbe costituzionalmente illegittimo il primo comma dello stesso art. 2054, che prevede una presunzione di responsabilita' contro la quale e' ammessa una prova piu' rigorosa. La sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205, avrebbe modificato il secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendone dichiarato l'illegittimita' limitatamente alla parte in cui, nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti operi anche se uno dei due veicoli non abbia riportato danni).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore di Monza, con ordinanza 19 gennaio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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