Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1976

Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1976
Data di deposito
14 aprile 1976
Data di decisione
6 aprile 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett.b, legge n. 152 del 22 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 8292

Atteso che con l'art. 27 Cost. il costituente ha sancito non una presunzione di innocenza ma ha voluto asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensi' soltanto un imputato, non urta contro tale disposizione l'art. 1, lett. b) della legge per la tutela dell'ordine pubblico, che esclude dal beneficio della liberazione provvisoria, quando gia' risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di pericolosita' per la vita, l'incolumita' e la sicurezza dei cittadini. Non sussiste nemmeno violazione del principio di eguaglianza, perche' l'esclusione del beneficio della liberazione provvisoria e' disposta dalla norma in questione, per le ragioni gia' dette, proprio e soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto gia' sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non gia' sulla base di una inammissibile equiparazione alla posizione di un condannato. - v. S. nn. 124/1972, 64/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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