Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1976
Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1976
- Data di deposito
- 14 aprile 1976
- Data di decisione
- 6 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, lett.b, legge n. 152 del 22 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8292
Atteso che con l'art. 27 Cost. il costituente ha sancito non una presunzione di innocenza ma ha voluto asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensi' soltanto un imputato, non urta contro tale disposizione l'art. 1, lett. b) della legge per la tutela dell'ordine pubblico, che esclude dal beneficio della liberazione provvisoria, quando gia' risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di pericolosita' per la vita, l'incolumita' e la sicurezza dei cittadini. Non sussiste nemmeno violazione del principio di eguaglianza, perche' l'esclusione del beneficio della liberazione provvisoria e' disposta dalla norma in questione, per le ragioni gia' dette, proprio e soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto gia' sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non gia' sulla base di una inammissibile equiparazione alla posizione di un condannato. - v. S. nn. 124/1972, 64/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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