Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1976

Corte cost., sent. 8 aprile 1976, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1976
Data di deposito
8 aprile 1976
Data di decisione
25 marzo 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 1, decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 1975
  • art. 2, decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 1975
  • art. 3, decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 1975
  • art. 1, legge n. 497 del 14 dicembre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 8262

La garanzia costituzionale del giudice naturale non puo' dirsi violata quando la legge modifica in via generale, e sia pure con effetto rispetto ai processi in corso, i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente: in tal caso, infatti, lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale che il legislatore, nell'insindacabile esercizio dei suoi poteri discrezionali, sostituisce a quello vigente. Ne' d'altro canto puo' sostenersi, in linea di principio, che il procedimento davanti alla Corte di assise, per la diversa composizione del collegio giudicante, assicuri una maggiore e piu' incisiva garanzia di quella che possa offrire il giudizio davanti al tribunale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il quale, abrogando il primo capoverso dell'art. 29 cod. proc. pen., sottrae alla competenza della Corte di assise, devolvendola al tribunale, la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, senza stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di coloro che commisero tali delitti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (6 novembre 1974). Cfr.: sentt. nn. 29 del 1958 e 56 del 1967.

Massima n. 8263

Le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, che, nel disciplinare in via transitoria gli effetti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non tengono conto dei fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, non comportano alcuna violazione della garanzia del giudice naturale in quanto limitano, in via generale ed astratta, l'estensione delle nuove norme sulla competenza ai casi in cui la regiudicanda si trovi in una determinata fase processuale. Ne' incidono sul diritto di difesa perche' questo trova piena e completa attuazione sia nei procedimenti innanzi alla Corte di assise che in quelli di competenza del tribunale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni.

Massima n. 8264

L'atto legislativo e', di per se', costituzionalmente legittimo allorche' la ratio legis colora di ragionevolezza l'intervento del legislatore e il buon uso da esso fatto di quel potere di discrezionalita' politica che gli e' proprio.

Massima n. 8265

In mancanza di norme transitorie si applicano i principi generali enunciati dagli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, dei quali le norme di attuazione di singole leggi non costituiscono che un aspetto particolare di logica ed armonica applicazione.

Massima n. 8266

Il diritto di difesa si svolge e sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci delle parti e, in particolare, per quanto attiene al processo penale, dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato o fase del procedimento, qualunque sia il giudice chiamato a decidere secondo la ripartizione della competenza nei suoi vari aspetti. Se, poi, norme specifiche proprie di questa o quella fase, di questo o quel grado, di questo o quel tipo di procedimento si presentino come suscettibili di violazione del diritto, saranno le singole norme a dover essere impugnate e non gia', come tale, la composizione del collegio giudicante, a quelle norme eventualmente soggetta.

Massima n. 8267

Va ribadita la decisione di cui alla sentenza n. 146 del 1969 con cui la Corte ha ritenuto il procedimento direttissimo compatibile tanto con l'art. 25, comma primo, quanto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), degli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità), proposte, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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