Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1976
Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1976
- Data di deposito
- 15 gennaio 1976
- Data di decisione
- 14 gennaio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 90, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8147
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 del cod. proc. pen., nella parte in cui non dispone che il principio della inammissibilita' di un secondo giudizio, in ordine al medesimo fatto, si applica anche nella ipotesi di concorso formale di reati, e cioe' quando, con una sola azione od omissione, vengono violate diverse disposizioni di legge (art. 81 cod. pen.): ed invero, la semplice reiterazione del processo in ordine a uno stesso episodio, ma con riferimento a piu' "fatti", in cui esso si scinda, non puo' influire sul diritto di difesa dell'imputato, perche', nel caso, la tutela che a quel diritto e' riservata non viene limitata od esclusa in alcun modo.
Massima n. 8148
L'art. 90 del codice di procedura penale (che prevedendo la non reiterabilita' del procedimento per uno stesso fatto solo per l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile, non la esclude anche quando la sentenza non sia ancora passato in giudicato), non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' le due situazioni giuridiche, quella della sentenza divenuta irrevocabile e quella della sentenza che tale ancora non sia, sono profondamente differenziate sul piano giuridico; percio' il diverso trattamento e' di per se' giustificato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
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ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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