Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1976

Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1976
Data di deposito
15 gennaio 1976
Data di decisione
14 gennaio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 90, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8147

Non e' fondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 del cod. proc. pen., nella parte in cui non dispone che il principio della inammissibilita' di un secondo giudizio, in ordine al medesimo fatto, si applica anche nella ipotesi di concorso formale di reati, e cioe' quando, con una sola azione od omissione, vengono violate diverse disposizioni di legge (art. 81 cod. pen.): ed invero, la semplice reiterazione del processo in ordine a uno stesso episodio, ma con riferimento a piu' "fatti", in cui esso si scinda, non puo' influire sul diritto di difesa dell'imputato, perche', nel caso, la tutela che a quel diritto e' riservata non viene limitata od esclusa in alcun modo.

Massima n. 8148

L'art. 90 del codice di procedura penale (che prevedendo la non reiterabilita' del procedimento per uno stesso fatto solo per l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile, non la esclude anche quando la sentenza non sia ancora passato in giudicato), non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' le due situazioni giuridiche, quella della sentenza divenuta irrevocabile e quella della sentenza che tale ancora non sia, sono profondamente differenziate sul piano giuridico; percio' il diverso trattamento e' di per se' giustificato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

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ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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