Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1976

Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1976
Data di deposito
16 marzo 1976
Data di decisione
9 marzo 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 70, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 8228

Il pubblico ministero e' un magistrato appartenente all'ordine giudiziario che deve agire a tutela dell'interesse generale all'osservanza delle leggi; peraltro, a differenza delle garanzie d'indipendenza previste dall'art. 101 Cost. a presidio del singolo giudice, quelle che riguardano il pubblico ministero si riferiscono all'ufficio unitariamente inteso e sono rimesse dall'art. 107, per la determinazione del loro contenuto, alla legge ordinaria sull'ordinamento giudiziario, le cui disposizioni non possono essere ritenute illegittime se per alcuni momenti processuali, in cui e' piu' pronunciato il carattere impersonale della funzione, atteggiano a criteri gerarchici l'attivita' dell'organo. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, riguardante la organizzazione degli uffici del pubblico ministero, sollevata sotto il profilo del contrasto con le anzidette norme costituzionali di rapporti di dipendenza gerarchica istituiti nell'ambito di tali uffici. Cfr.: sentt. nn. 40 e 148 del 1963, 190 del 1970, 96 del 1975, 110 del 1963, 32 del 1964.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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