Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 70, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 8228
Il pubblico ministero e' un magistrato appartenente all'ordine giudiziario che deve agire a tutela dell'interesse generale all'osservanza delle leggi; peraltro, a differenza delle garanzie d'indipendenza previste dall'art. 101 Cost. a presidio del singolo giudice, quelle che riguardano il pubblico ministero si riferiscono all'ufficio unitariamente inteso e sono rimesse dall'art. 107, per la determinazione del loro contenuto, alla legge ordinaria sull'ordinamento giudiziario, le cui disposizioni non possono essere ritenute illegittime se per alcuni momenti processuali, in cui e' piu' pronunciato il carattere impersonale della funzione, atteggiano a criteri gerarchici l'attivita' dell'organo. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, riguardante la organizzazione degli uffici del pubblico ministero, sollevata sotto il profilo del contrasto con le anzidette norme costituzionali di rapporti di dipendenza gerarchica istituiti nell'ambito di tali uffici. Cfr.: sentt. nn. 40 e 148 del 1963, 190 del 1970, 96 del 1975, 110 del 1963, 32 del 1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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