Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:51
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1051 del 1° dicembre 1971
- art. 123, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 33, Costituzione
Massime
Massima n. 8227
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 123 T.U. n. 773 del 1931 della legge di P.S. nonche' dell'articolo unico legge n. 1051 del 1971, secondo cui, per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, e' necessario ottenere la licenza del Questore previo accertamento della capacita' tecnica dell'aspirante, sollevata con riferimento alle modalita' regolamentari di accertamento delle capacita' tecniche degli aspiranti, in un procedimento penale avente ad oggetto l'imputazione del reato di cui all'art. 669 c.p. (esercizio abusivo senza licenza di mestiere cosi' detto girovago) e senza disconoscere la legittimita' dell'obbligo di licenza e dell'esigenza generica dell'accertamento suddetto, non assume i caratteri di rilevanza per la definizione del giudizio "a quo" di cui all'art. 23 legge n. 87 del 1953. Invero, a parte che disposizioni regolamentari, anche integrative od esecutive di una disposizione di legge, non possono attrarre nell'ambito della competenza della Corte atti che per loro natura, sono sottratti al controllo di costituzionalita', l'incidenza della questione stessa sull'oggetto circoscritto della disposizione sottoposta al vaglio di costituzionalita' va esclusa non essendo le disposizioni regolamentari menzionate inerenti direttamente al "thema decidendum". - v. S. nn. 38/1961, 49/1962, 121/1963, 66/1966, 102/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e dell'articolo unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051 (con modifica al predetto art. 123, relativa all'insegnamento dello sci): questione sollevata dal pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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