Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
- art. 1, comma 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8224
Nel caso di questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. contro la esclusione della applicabilita' al processo militare della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilita dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, in una fattispecie concernente l'impugnazione fuori dei termini ordinari di una sentenza assolutoria da parte del P.M., sussiste la rilevanza della questione stessa in quanto le suddette garanzie costituzionali sono invocabili anche per quanto riguarda la posizione del P.M. che la Corte ha piu' volte avuto occasione di raffrontare a quelle delle parti, ai fini del controllo sulla tutela del principio di eguaglianza, considerando parimenti l'uno e le altre, nella dialettica del processo, come parti. - v. S. nn. 190/1970, 177/1971, 27/1972.
Massima n. 8225
La legge processuale militare tende a garantire l'osservanza dell'ordine giuridico militare, cioe' di uno dei dati salienti della funzionalita' delle Forze armate, strumento di attuazione del principio proclamato con forza tutta particolare dall'art. 52 Cost.. Deve cosi' ritenersi la specialita' del diritto penale militare, contenuto in un codice diverso, diretto a disciplinare la condotta di persone che rivestono la particolare qualita' militare, attraverso organi giurisdizionali di particolare composizione, e la esclusione della applicabilita' al processo penale militare della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non contrasta col principio di eguaglianza, che in tanto puo' ritenersi violato in quanto si tratti di giudicare di regolamentazioni diverse di situazioni obiettivamente omogenee e in quanto non possa rilevarsi una razionale giustificazione per la detta differenziazione. - v. S. n. 130/1974.
Massima n. 8226
La garanzia di cui all'art. 24 Cost. concerne la possibilita' di svolgere a tutti i livelli la propria difesa in ogni stato e grado del procedimento, intendendo questa possibilita' come la concretizzazione del diritto alla protezione giurisdizionale. La inapplicabilita' al processo militare della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilita dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non contrasta con la garanzia costituzionale come sopra intesa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale), nella parte in cui la sospensione è esclusa nei processi penali militari: questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale supremo militare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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