Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 183-bis, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8221
L'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, violazione del diritto di difesa per la pluralita' di strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame: infatti i motivi, quando non siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p., art. 151 c.p.p. nel testo vigente a seguito sentenza 96 del 1971).
Massima n. 8222
L'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, non contrasta con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. Non v'e', infatti, lesione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina del potere restitutorio del giudice superiore si giustifica in relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle speciali caratteristiche dei procedimenti cui inerisce.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE PAOLO ROSSI
- LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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