Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, legge n. 585 del 28 luglio 1971
- art. 19, comma 3, legge n. 585 del 28 luglio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 8205
Non sussiste alcun ragionevole motivo per cui nella procedura relativa alle pensioni di guerra, per quanto riguarda il termine per la riassunzione del processo interrotto in seguito a morte del ricorrente, e alla conseguente estinzione del giudizio per mancata riassunzione, debbano essere apportate deroghe, richieste da specifici interessi tutelati, al sistema generale del codice di procedura civile (artt. 305, in relazione agli artt. 299 e 300, comma terzo, come modificato dalla sentenza n. 159 del 1971, e 307 e 308). Pertanto l'art. 19, commi primo e terzo, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra) va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, dispone che il termine suddetto decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza, e non prevede che l'istanza del Procuratore generale diretta a far dichiarare l'estinzione del procedimento debba essere notificata agli eredi del ricorrente.
Massima n. 8206
Come la Corte costituzionale ha sempre ritenuto, aspetto indefettibile del diritto di difesa e' la garanzia del contraddittorio. (Principio ribadito riguardo all'art. 19, comma terzo, legge 28 luglio 1971, n. 585, concernente "nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra", dichiarato illegittimo per violazione - oltre che dell'art. 3 - dell'art. 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale diretta a far dichiarare l'estinzione del processo interrotto e non riassunto in termini, sia notificata agli eredi del ricorrente). Cfr.: sentt. nn. 41 del 1965, 190 del 1970, 159 del 1971, 225 del 1974, 199 del 1975 e 5 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza;
b) dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli eredi del ricorrente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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