Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1976

Corte cost., sent. 6 dicembre 1976, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/1976
Data di deposito
6 dicembre 1976
Data di decisione
25 novembre 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:238

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 794 del 13 giugno 1942

Parametri

Massime

Massima n. 8596

Il procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro decreti ingiuntivi emessi per i detti crediti, riguarda casi in cui non sia contestato il rapporto di patrocinio: in esso vanno osservate le comuni regole dell'onere della domanda e della prova e sono esperibili i mezzi probatori necessari; il giudice deve emettere un provvedimento motivato; nel suo corso sono ammissibili il regolamento di competenza e la domanda riconvenzionale, quest'ultima da decidersi con separato giudizio. Non puo' ritenersi quindi che detto procedimento non consenta un pieno esercizio del diritto di difesa, ne' che costituisca un irragionevole privilegio riservato alla classe forense. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della suindicata legge n. 794 del 1942, il quale stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e' decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio, oppure dal pretore o dal conciliatore, sempre con ordinanza non impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo; questione sollevata sotto il profilo del preteso contrasto di tale articolo con le suddette norme di raffronto, nella parte in cui prevede l'applicabilita' del rito camerale e la non impugnabilita' dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto piu' quando sorga la necessita' di prove cosiddette "costituende" che sarebbero incompatibili con la sommarieta' del procedimento. Cfr.: sent. n. 22 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUTRI - Cancelliere

Testo integrale

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