Corte costituzionale
Sentenza n. 238/1976
Corte cost., sent. 6 dicembre 1976, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/1976
- Data di deposito
- 6 dicembre 1976
- Data di decisione
- 25 novembre 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 794 del 13 giugno 1942
Parametri
Massime
Massima n. 8596
Il procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro decreti ingiuntivi emessi per i detti crediti, riguarda casi in cui non sia contestato il rapporto di patrocinio: in esso vanno osservate le comuni regole dell'onere della domanda e della prova e sono esperibili i mezzi probatori necessari; il giudice deve emettere un provvedimento motivato; nel suo corso sono ammissibili il regolamento di competenza e la domanda riconvenzionale, quest'ultima da decidersi con separato giudizio. Non puo' ritenersi quindi che detto procedimento non consenta un pieno esercizio del diritto di difesa, ne' che costituisca un irragionevole privilegio riservato alla classe forense. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della suindicata legge n. 794 del 1942, il quale stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e' decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio, oppure dal pretore o dal conciliatore, sempre con ordinanza non impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo; questione sollevata sotto il profilo del preteso contrasto di tale articolo con le suddette norme di raffronto, nella parte in cui prevede l'applicabilita' del rito camerale e la non impugnabilita' dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto piu' quando sorga la necessita' di prove cosiddette "costituende" che sarebbero incompatibili con la sommarieta' del procedimento. Cfr.: sent. n. 22 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUTRI - Cancelliere
Testo integrale
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