Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
  • art. 5, decreto legge luogotenenziale n. 411 del 28 dicembre 1944

Parametri

Massime

Massima n. 8552

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fu legittimato (art. 1 legge 6 marzo 1958, n. 199) ad emanare decreti con lo stesso sostanziale contenuto e con la medesima efficacia di quelli emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissariato dell'alimentazione (artt. 5 e 9 d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411). La fonte di tale potesta' regolamentare, in quanto specifica disposizione di legge, non e' in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il quale, se esclude che, in mancanza di previsione legislativa, la Pubblica amministrazione possa disciplinare uffici con competenza esterna, non vieta che la legge possa istituire organi abilitati a disciplinare l'azione amministrativa di altri organi dello stesso apparato esecutivo. La riserva costituzionale prevista dall'art. 97 non e' assoluta in quanto non vieta qualsiasi normazione diversa da quella legislativa, ne' esclude che la legge consenta al potere esecutivo di emanare norme secondarie di efficacia subordinata.

Massima n. 8553

La riserva di legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione riguarda la determinazione dei programmi e dei controlli "perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Le disposizioni legislative denunciate non attengono a limiti, programmi e controlli che debbono essere imposti sulla base di una legge per finalita' sociali, ma concernono il diverso campo delle contribuzioni di cui all'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 8554

Questa Corte, con sentenza 23 aprile 1965, n. 30, ha avuto occasione di affermare che gli artt. 23 e 41 della Costituzione concernono campi diversi, poiche' il concetto di limite e il concetto di controllo dell'iniziativa privata, per la loro stessa natura e finalita', non sono in alcun modo riconducibili a quello di "prestazione"; e che, per quanto concerne in particolare lo art. 23 della Costituzione, il cui contenuto si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge, occorre avere riguardo alla disciplina sostanziale della fattispecie e alle garanzie rispetto ad essa stabilite dalla legge.

Massima n. 8555

L'impugnato art. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 va collegato con il d.l. 26 gennaio 1948, n. 98 al quale anche fa riferimento come a sua fonte di legittimazione normativa, il provvedimento CIP 24 marzo 1964, n. 1066. Tale decreto n. 98 del 1948 disciplina tutte le Casse di conguaglio, istituite o da istituire (artt. 1, 2, 4, 5, e 6) e l'art. 7 di esso, come affermo' la Corte di Cassazione, detta sanzione legislativa a tutti i provvedimenti precedenti, comunque emessi, con i quali era stato disposto il versamento dei sovrapprezzi, quote di prezzo o contribuzioni a favore delle Casse e dei fondi ivi disciplinati e cio' anche se taluni di questi provvedimenti esorbitassero dalle funzioni attribuite agli enti ed organi che li avevano emanati o potessero essere considerati non conformi al sistema legislativo vigente al momento dell'emanazione. Questa disciplina delle Casse di conguaglio non e' stata impugnata, e la censura, rivolta alla Cassa di conguaglio per quanto concerne lo zucchero di importazione, non e' giustificata solo che si consideri che il decreto n. 98 del 1948 fu emanato di concerto anche con il Ministro del commercio con l'estero, al quale e' attribuita la vigilanza sull'attivita' della Cassa come alle altre Amministrazioni interessate. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 21 novembre 1973 e concernente gli artt. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi) e 5 d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411 (Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione), in riferimento all'art. 41, comma terzo, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Roma con ordinanza 21 novembre 1973 e concernenti:

a) l'art. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi), e l'art. 5 d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411 (attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione), in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

b) lo stesso art. 1 decreto n. 896 del 1947, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;

c) i suddetti artt. 1 decreto n. 896 del 1947 e 5 decreto n. 411 del 1944, in riferimento all'art. 41, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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