Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 3, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 8551
Se e' vero che alla previsione normativa dell'art. 18 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) sono dalla giurisprudenza ricondotte le presunzioni di acquisto per trasferimento degli immobili esistenti nel patrimonio sociale e di coincidenza cronologica del momento della costituzione della societa' di fatto con quello del suo accertamento, e', d'altra parte, errato ritenere che dal comma terzo di detto articolo - il quale prevede che la prova contraria di un diverso titolo di acquisto del bene non possa essere fornita, dal contribuente, mediante testimoni - possa desumersi una presunzione in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario, non superabile dal contribuente con la prova testimoniale. Ne consegue che ove sia certa (come nella specie) la dissociazione temporale tra costituzione ed accertamento della societa' di fatto, l'originarieta' del trasferimento (la sua riconducibilita', cioe', al momento stesso della costituzione della societa' e non ad uno dei possibili momenti successivi) va dimostrata in base ai comuni elementi probatori, ivi compresa la presunzione semplice regolata dai generali principi del diritto, e non dalla norma speciale dell'art. 18 cit.. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo di detto articolo, inesattamente interpretato nel senso che "escluderebbe la possibilita' per il contribuente di contrastare con la prova testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario", a proposito dell'accertamento dell'imposta dovuta sulla enunciazione di societa' irregolare o di fatto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze