Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 8551

Se e' vero che alla previsione normativa dell'art. 18 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) sono dalla giurisprudenza ricondotte le presunzioni di acquisto per trasferimento degli immobili esistenti nel patrimonio sociale e di coincidenza cronologica del momento della costituzione della societa' di fatto con quello del suo accertamento, e', d'altra parte, errato ritenere che dal comma terzo di detto articolo - il quale prevede che la prova contraria di un diverso titolo di acquisto del bene non possa essere fornita, dal contribuente, mediante testimoni - possa desumersi una presunzione in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario, non superabile dal contribuente con la prova testimoniale. Ne consegue che ove sia certa (come nella specie) la dissociazione temporale tra costituzione ed accertamento della societa' di fatto, l'originarieta' del trasferimento (la sua riconducibilita', cioe', al momento stesso della costituzione della societa' e non ad uno dei possibili momenti successivi) va dimostrata in base ai comuni elementi probatori, ivi compresa la presunzione semplice regolata dai generali principi del diritto, e non dalla norma speciale dell'art. 18 cit.. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo di detto articolo, inesattamente interpretato nel senso che "escluderebbe la possibilita' per il contribuente di contrastare con la prova testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario", a proposito dell'accertamento dell'imposta dovuta sulla enunciazione di societa' irregolare o di fatto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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