Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:216
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° marzo 1974
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° marzo 1976
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1972
- art. 117, Costituzione
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1972
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1972
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1972
Massime
Massima n. 8541
L'attivita' della combustione esercitata con apparecchi a pressione di vapore o a gas e' di indubbia rilevanza per l'interesse generale, ed i provvedimenti normativi che regolano la materia sono ispirati alla duplice finalita' della tutela dell'economia pubblica, mediante il controllo sulla utilizzazione di tali apparecchi, per ottenere il maggior risparmio possibile di combustibile ed il massimo rendimento, e della prevenzione degl'incidenti, a garanzia della incolumita' personale dei lavoratori addetti al settore, in relazione alla pericolosita' degli apparecchi stessi; tali finalita', proprio per la loro generalita' ed importanza, possono essere assunte come proprie dallo Stato. Cfr.: sent. n. 20 del 1975.
Massima n. 8542
L'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - pur essendo necessariamente connessa con una preliminare attivita' di addestramento professionale, in quanto postula una specifica competenza tecnica - non e' attratta, quale atto terminale del procedimento formativo, in siffatto ambito, ma rimane inserita, con carattere di strumentalita' diretta, in quello, preminente, della prevenzione degli infortuni, essendo in via primaria preordinata ad assicurare agli apparecchi, in ragione della loro pericolosita', la costante assistenza da parte di personale in grado di prevenire possibili incidenti o di limitarne le conseguenze in danno degli stessi lavoratori, ed in generale della incolumita' pubblica. Pertanto, vertendosi in materia di sicurezza, spetta allo Stato - e non alla Regione - il potere esercitato con l'emanazione, da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del decreto 1 marzo 1974, avente ad oggetto "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore", limitatamente alla classifica dei certificati di abilitazione, alle modalita' ed ai requisiti per l'ammissione agli esami, ai programmi ed alle prove di esame, al rilascio dei certificati e all'equipollenza di altri consimili titoli. E va percio' respinto, in parte qua, il ricorso della Regione Lombardia avanzato in proposito.
Massima n. 8543
Spetta allo Stato, come gia' ritenuto dalla Corte con sent. n. 58 del 1976, l'accertamento della idoneita' psico-fisica e tecnica del personale addetto ad impianti di trasporto con funzioni di sicurezza, trattandosi di attribuzione che trascende la competenza delle regioni relativa all'esercizio dei trasporti di interesse regionale, per rimanere compresa in quella riservata allo Stato in materia di sicurezza.
Massima n. 8544
A seguito del trasferimento (operato dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10) alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale ed il concreto esercizio della potesta' legislativa in materia da parte della Regione Lombarda, spetta a quest'ultima organizzare corsi di preparazione a sostenere l'esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapori, e disciplinare le modalita' di effettuazione del prescritto tirocinio, mentre resta di competenza dello Stato solo stabilire di quali nozioni e di quale esperienza pratica gli esami debbano accertare il possesso nei candidati (oltre alle funzioni di indirizzo e di coordinamento, nelle forme previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Di conseguenza, va annullato perche' invasivo della competenza regionale - e quindi lesivo degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 1, 5, 7 e 10 del d.P.R. n. 10 del 1972 - il decreto emanato l'1 marzo 1974 dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale vengono dettate "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori vapore", nella parte attinente all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti al conseguimento dell'abilitazione.
Massima n. 8545
L'annullamento parziale di un atto statale impugnato da una Regione non esclude che esso possa continuare a spiegare i suoi effetti, anche nella parte ritenuta invasiva della competenza regionale, nei confronti di quelle Regioni che non abbiano ancora esercitato in concreto la loro potesta' legislativa in materia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale dell'1 marzo 1974, contenente "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapori", impugnato dalla Regione lombarda, benche' annullato nelle disposizioni attinenti all'addestramento professionale ed al tirocinio degli aspiranti all'abilitazione, continuasse a spiegare i suoi effetti anche in questa parte nei confronti di quelle Regioni che non avessero ancora esercitato la loro potesta' legislativa in materia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare il decreto 1 marzo 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, avente ad oggetto "norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore", limitatamente alla classifica dei certificati di abilitazione, alle modalità ed ai requisiti per l'ammissione agli esami, ai programmi e alle prove di esame, al rilascio dei certificati e all'equipollenza di altri consimili titoli;
dichiara che spetta alla Regione Lombardia il potere di disciplinare la organizzazione di corsi di addestramento professionale e le modalità di effettuazione del tirocinio richiesto per acquisire l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; ed, in conseguenza, annulla in parte qua e nei sensi di cui in motivazione il suddetto decreto ministeriale.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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