Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 8536
La questione di legittimita' costituzionale deve intendersi come non proposta quando nell'ordinanza del giudice a quo manca ogni precisazione sia sulla parte della disposizione, che pur si afferma di voler impugnare e di cui si intende discutere, sia delle ragioni sulle quali l'impugnativa dovrebbe fondarsi.
Massima n. 8537
Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso. Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la esiguita' del numero dei componenti da nominare, non puo' mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta di registro, e' situato il bene del cui trasferimento si tratta. D'altra parte, e' da considerare che il giudice, ivi compreso quello tributario, deve giudicare "iuxta alligata ac probata", e non in base alla conoscenza diretta che puo' avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale determina la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso; questione sollevata sotto il profilo che la norma, affidando la risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla vertenza tributaria, da un lato priverebbe nella maggior parte dei casi le commissioni dei membri designati dagli enti locali (che possono apportare gli elementi chiarificatori necessari per eque soluzioni); dall'altro sottrarrebbe il contribuente al proprio giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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