Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 8536

La questione di legittimita' costituzionale deve intendersi come non proposta quando nell'ordinanza del giudice a quo manca ogni precisazione sia sulla parte della disposizione, che pur si afferma di voler impugnare e di cui si intende discutere, sia delle ragioni sulle quali l'impugnativa dovrebbe fondarsi.

Massima n. 8537

Le commissioni tributarie sono giudici speciali cui la legge assegna come ambito territoriale di competenza, in primo grado, la circoscrizione del tribunale e in secondo grado il territorio della provincia, in cui ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso. Data l'ampiezza del territorio di competenza delle commissioni e la esiguita' del numero dei componenti da nominare, non puo' mai verificarsi, se non per puro caso, che anche uno solo dei componenti la sezione appartenga al Comune ove, in materia di imposta di registro, e' situato il bene del cui trasferimento si tratta. D'altra parte, e' da considerare che il giudice, ivi compreso quello tributario, deve giudicare "iuxta alligata ac probata", e non in base alla conoscenza diretta che puo' avere dei fatti sottoposti al suo giudizio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale determina la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso; questione sollevata sotto il profilo che la norma, affidando la risoluzione delle controversie a collegi i cui membri non sempre sono a conoscenza, anche personale, della zona e dei fatti relativi alla vertenza tributaria, da un lato priverebbe nella maggior parte dei casi le commissioni dei membri designati dagli enti locali (che possono apportare gli elementi chiarificatori necessari per eque soluzioni); dall'altro sottrarrebbe il contribuente al proprio giudice naturale, che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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