Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 390, codice di procedura penale 1930
- art. 225, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8522
L'art. 390 del cod. proc. pen., in relazione all'art. 225 dello stesso codice, in quanto non prescrive la previa comunicazione giudiziaria (art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773), allorche' la polizia giudiziaria proceda, di propria iniziativa, alle sommarie indagini, non viola gli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione. La comunicazione giudiziaria, infatti, non e' imposta dalla Costituzione ed e' dovuta solo quando il giudice abbia ad attendere ad atti istruttori. Tali non sono quelli di polizia giudiziaria che non sono di per se' prove, ma mezzi di ricerca delle prove, offerti e preparati al magistrato, ed esulano dagli stadi e gradi del procedimento presidiati dal diritto inviolabile alla difesa. Neppure e' violato l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della diversita' di trattamento sia sotto il profilo della irragionevolezza. Invero, l'escussione dei testimoni e gli atti elencati nell'art. 304 bis cod. proc. pen., postulano l'avviso al difensore, per cui l'inquisito non ne ha preventivamente formale notizia neppure se vengono effettuati ad opera e per impulso del magistrato. Ne' e', infine, irragionevole l'esclusione della comunicazione giudiziaria sia per la difficolta' di tenere sullo stesso piano l'inquisito e gli altri interessati, spesso del tutto ignoti, sia perche' la comunicazione sarebbe di remora e di ostacolo all'assicurazione delle prove ed al fine di evitare l'inquinamento. - S. nn. 197/1972, 155/1973, O. n. 6/1974, S. n. 29/1974, 86/1968, 63/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 225 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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