Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1976

Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1976
Data di deposito
28 luglio 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 390, codice di procedura penale 1930
  • art. 225, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8522

L'art. 390 del cod. proc. pen., in relazione all'art. 225 dello stesso codice, in quanto non prescrive la previa comunicazione giudiziaria (art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773), allorche' la polizia giudiziaria proceda, di propria iniziativa, alle sommarie indagini, non viola gli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione. La comunicazione giudiziaria, infatti, non e' imposta dalla Costituzione ed e' dovuta solo quando il giudice abbia ad attendere ad atti istruttori. Tali non sono quelli di polizia giudiziaria che non sono di per se' prove, ma mezzi di ricerca delle prove, offerti e preparati al magistrato, ed esulano dagli stadi e gradi del procedimento presidiati dal diritto inviolabile alla difesa. Neppure e' violato l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della diversita' di trattamento sia sotto il profilo della irragionevolezza. Invero, l'escussione dei testimoni e gli atti elencati nell'art. 304 bis cod. proc. pen., postulano l'avviso al difensore, per cui l'inquisito non ne ha preventivamente formale notizia neppure se vengono effettuati ad opera e per impulso del magistrato. Ne' e', infine, irragionevole l'esclusione della comunicazione giudiziaria sia per la difficolta' di tenere sullo stesso piano l'inquisito e gli altri interessati, spesso del tutto ignoti, sia perche' la comunicazione sarebbe di remora e di ostacolo all'assicurazione delle prove ed al fine di evitare l'inquinamento. - S. nn. 197/1972, 155/1973, O. n. 6/1974, S. n. 29/1974, 86/1968, 63/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 225 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze