Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1976

Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/1976
Data di deposito
28 luglio 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 14, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 11, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 8504

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., gli artt. 12 e 14 della legge di registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto: infatti nelle ipotesi considerate da dette norme ricorrono le medesime ragioni che hanno indotto la Corte ad emettere la sentenza n. 200 del 1972.

Massima n. 8505

Non e' fondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 nella parte in cui sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in essere: infatti l'orientamento della Corte gia' espresso con la sent. n. 200 del 1972 va confermato tenuto conto che la registrazione della sentenza e' un'operazione obbligatoria o necessaria che deve essere seguita in termine fisso, concorrendo due interessi, quello dello Stato a percepire un compenso per il servizio reso ai soggetti interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un trasferimento di ricchezza e quello di un contribuente a concorrere alle entrate fiscali dello Stato sulla base della propria capacita' contributiva. Di conseguenza nel concorso di codesti interessi si giustifica la norma contenuta nell'art. 11, secondo cui le tasse stabilite dalla legge sono dovute anche nei casi di atti comunque nulli, la quale norma non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., per il fatto che la sentenza soggetta a registrazione finche' non sia stata dichiarata nulla o riformata con altra sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o indirettamente un trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta di registro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza, in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della citata legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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