Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 264, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 8498
La posizione in cui viene a trovarsi il militare che, in concorso formale, compie reati militari e reati non militari, e' a lui solo peculiare, perche' il non militare che, sempre in concorso formale, e cioe' con una sola azione od omissione, compie diverse violazioni di legge, consuma soltanto piu' reati comuni, essendo escluso dall'art. 103, comma terzo, della Costituzione che il non militare possa essere soggetto attivo di reati militari. Non essendovi quindi identita' alcuna tra le due situazioni giuridiche - in quanto l'una riguarda la connessione tra reati la cui cognizione sia devoluta ad organi di giurisdizione diversa, mentre l'altra riguarda reati che siano tutti di competenza del giudice ordinario -, non puo' indursi violazione del principio di eguaglianza dalla diversita' della rispettiva normativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non viene contemplata, tra le cause di connessione di reati militari e reati comuni importanti la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, l'ipotesi del concorso formale di reati.
Massima n. 8499
Poiche' la giurisprudenza della Cassazione nega la configurabilita' della continuazione fra delitti e contravvenzioni, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, sotto il profilo che la norma denunciata - che regola la connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare - non prevede ne' il caso della connessione tra delitti e contravvenzioni, ne' quello della connessione per il titolo della continuazione, posto che nel giudizio principale si doveva giudicare un militare imputato di ritenzione di effetti militari, nonche' della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) e il risultato che il giudice a quo si proponeva nel sollevare la questione era quello di pervenire all'applicazione della continuazione tra il delitto militare e la contravvenzione di diritto comune.
Massima n. 8500
Se da una parte l'art. 103 Cost. nulla dispone in materia di connessione fra reati militari comuni e tra reati commessi da militari e non militari in concorso fra loro, dall'altra parte il legislatore, ammettendo la connessione in casi piu' ristretti di quelli previsti nell'art. 45 cod. proc. pen. e deferendo il processo riunito alla competenza del giudice ordinario, salvo il giudizio della Cassazione sulla possibile separazione dei procedimenti connessi, ha fatto uso della sua discrezionalita' in modo razionale e percio' tale da non meritare censure. Non e' quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 264 cod. pen. mil. pace, il quale prescrive che in ogni caso di connessione fra reati militari e reati comuni debba seguire un solo giudizio davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria; questione sollevata sotto il profilo che con tale disposizione si tratterebbe in modo differenziato l'autore di un reato militare a seconda che l'abbia commesso da solo, ovvero in concorso con estranei, sottraendo al giudice militare un giudizio che appartiene alla sua competenza naturale. Cfr.: sent. n. 29 del 1958.
Massima n. 8501
L'operato del legislatore non e' censurabile quando egli abbia fatto uso in modo razionale della sua discrezionalita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata dal tribunale militare territoriale di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 264 del codice penale militare di pace, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal giudice istruttore presso il tribunale di Trani e dal giudice istruttore presso il tribunale militare territoriale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze