Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
- art. 21, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 8486
Gli Istituti per le case popolari sono enti pubblici creati dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine, che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e piu' bisognosi; ed i canoni da questi corrisposti, piu' modesti di quelli correnti sul mercato, perche' calcolati senza intenti speculativi o di lucro, non sono equiparabili alla controprestazione in senso privatistico. La natura pubblicistica sia degli enti sia della funzione dai medesimi esplicata, incide sul rapporto intercorrente tra l'Istituto e l'assegnatario dell'alloggio, dando luogo a peculiari caratteristiche, che non sono riscontrabili nel comune rapporto di locazione. - S. n. 159/1969
Massima n. 8487
L'ampiezza privatistica dell'autonomia negoziale attribuita agli IACP - cui si riconosce la illimitata facolta' di imporre, dopo il procedimento di assegnazione dell'alloggio, termini e scadenze che determinano la cessazione del rapporto di locazione senza alcun nesso con la revoca dell'assegnazione - contrasta con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per l'illogicita' della disciplina cosi' dettata, la quale consente di rendere vana la selezione dei piu' bisognosi effettuata in sede di assegnazione ed impedisce il perseguimento delle finalita' di fornire l'alloggio ai meno abbienti, perche' permette l'apposizione ai contratti di locazione di termini discriminatori. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 30 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonche' di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
Massima n. 8488
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165), avente per oggetto la costruzione delle dette case, sollevata in giudizio nel quale si verte in tema di locazione, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. (e in collegamento con quella concernente l'art. 30 del medesimo decreto per quanto attiene alla mancata tutela dell'assegnatario a seguito di fine della locazione per lo spirare del termine).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal giudice conciliatore di Oristano con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 dello stesso testo unico n. 1165 del 1938, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonché di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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