Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1976

Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1976
Data di deposito
22 luglio 1976
Data di decisione
14 luglio 1976
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
  • decreto del Ministro della sanita' del 30 giugno 1975
  • legge n. 386 del 17 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 8482

Il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera gia' pertinenti all'INAM, all'ENPAS ed altri istituti ed enti previdenziali, oltre a mantenere temporaneamente in vita le convenzioni stipulate da detti istituti ed enti, ha espressamente disposto che le nuove convenzioni dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di schemi emanati nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18 d.l. 8 luglio 1974, n. 264. Il procedimento ivi stabilito e' bensi' parzialmente diverso da quello previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che trattasi di compiti diversi dalle attribuzioni amministrative gia' trasferite alle regioni a statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la differenza del procedimento e' giustificata dalla speciale natura dell'atto: trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente e' stato stabilito ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le regioni, e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Queste considerazioni consentono di concludere che il decreto ministeriale emanato non e' viziato da violazione di norme sul procedimento o sulla competenza, idonea a determinare lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Massima n. 8483

Anche l'illegittimo esercizio d'un potere, per violazione di norme di legge sulla competenza o sul procedimento che risultino poste a tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, come quelle dell'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972, ben puo' dar luogo a conflitto di attribuzione.

Massima n. 8484

La legge 17 agosto 1974, n. 386, con le disposizioni degli artt. 12-18 ha attuato e disciplinato il trasferimento alle regioni, a statuto ordinario come a statuto speciale, dei compiti anteriormente svolti in materia di assistenza ospedaliera dagli enti mutuo-previdenziali, disponendo che le relative prestazioni vengano erogate dalle regioni sia avvalendosi degli enti ospedalieri, sia ricorrendo, mediante convenzioni, ad altri istituti o presidi di ricovero e cura pubblici e privati appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 18. Dato che trattavasi di sostituire le regioni nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e dell'ENPAS, per tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla generalita' dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime forme di assistenza, sulla base di una effettiva eguaglianza di trattamento, e di stabilire altresi' criteri uniformi per la determinazione e ripartizione dei costi ed oneri diretti e indiretti relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali prestazioni integrative a carico degli assistiti, appare evidente l'esistenza di esigenze di carattere unitario, che legittimano le disposizioni della legge n. 386 del 1974 relative alla emanazione di schemi di convenzione. - S. nn. 39/1971, 138/1972, 140/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato emanare gli schemi di convenzione previsti dall'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, schemi emanati con il decreto ministeriale 30 giugno 1975 ed approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 luglio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze