Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1976
Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1976
- Data di deposito
- 22 luglio 1976
- Data di decisione
- 14 luglio 1976
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
- decreto del Ministro della sanita' del 30 giugno 1975
- legge n. 386 del 17 agosto 1974
Parametri
Massime
Massima n. 8482
Il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera gia' pertinenti all'INAM, all'ENPAS ed altri istituti ed enti previdenziali, oltre a mantenere temporaneamente in vita le convenzioni stipulate da detti istituti ed enti, ha espressamente disposto che le nuove convenzioni dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di schemi emanati nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18 d.l. 8 luglio 1974, n. 264. Il procedimento ivi stabilito e' bensi' parzialmente diverso da quello previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che trattasi di compiti diversi dalle attribuzioni amministrative gia' trasferite alle regioni a statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la differenza del procedimento e' giustificata dalla speciale natura dell'atto: trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente e' stato stabilito ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le regioni, e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Queste considerazioni consentono di concludere che il decreto ministeriale emanato non e' viziato da violazione di norme sul procedimento o sulla competenza, idonea a determinare lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Massima n. 8483
Anche l'illegittimo esercizio d'un potere, per violazione di norme di legge sulla competenza o sul procedimento che risultino poste a tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, come quelle dell'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972, ben puo' dar luogo a conflitto di attribuzione.
Massima n. 8484
La legge 17 agosto 1974, n. 386, con le disposizioni degli artt. 12-18 ha attuato e disciplinato il trasferimento alle regioni, a statuto ordinario come a statuto speciale, dei compiti anteriormente svolti in materia di assistenza ospedaliera dagli enti mutuo-previdenziali, disponendo che le relative prestazioni vengano erogate dalle regioni sia avvalendosi degli enti ospedalieri, sia ricorrendo, mediante convenzioni, ad altri istituti o presidi di ricovero e cura pubblici e privati appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 18. Dato che trattavasi di sostituire le regioni nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e dell'ENPAS, per tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla generalita' dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime forme di assistenza, sulla base di una effettiva eguaglianza di trattamento, e di stabilire altresi' criteri uniformi per la determinazione e ripartizione dei costi ed oneri diretti e indiretti relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali prestazioni integrative a carico degli assistiti, appare evidente l'esistenza di esigenze di carattere unitario, che legittimano le disposizioni della legge n. 386 del 1974 relative alla emanazione di schemi di convenzione. - S. nn. 39/1971, 138/1972, 140/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato emanare gli schemi di convenzione previsti dall'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, schemi emanati con il decreto ministeriale 30 giugno 1975 ed approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 luglio 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze