Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1976

Corte cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1976
Data di deposito
22 gennaio 1976
Data di decisione
15 gennaio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 500, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8168

In tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso. Sicche' l'imputato "assente" e' nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorche' verra' emanata (sent. n. 136 del 1971). Deve, pertanto, escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente (e sia quindi lesiva dell'art. 24 Cost.) tanto piu' se si considera che egli e' rappresentato a tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.) anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 c.p.p.. Il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Cio' spiega perche' mentre e' prevista la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace, non sia invece prescritto analogo adempimento per l'imputato "assente" e vale ad escludere che tale diversita' di trattamento possa essere ritenuta in contrasto con il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. - v. Sent. n. 136 del 1971, Ord. n. 76 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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