Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1976
Corte cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1976
- Data di deposito
- 22 gennaio 1976
- Data di decisione
- 15 gennaio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 500, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8168
In tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso. Sicche' l'imputato "assente" e' nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorche' verra' emanata (sent. n. 136 del 1971). Deve, pertanto, escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente (e sia quindi lesiva dell'art. 24 Cost.) tanto piu' se si considera che egli e' rappresentato a tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.) anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 c.p.p.. Il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Cio' spiega perche' mentre e' prevista la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace, non sia invece prescritto analogo adempimento per l'imputato "assente" e vale ad escludere che tale diversita' di trattamento possa essere ritenuta in contrasto con il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. - v. Sent. n. 136 del 1971, Ord. n. 76 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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