Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:175

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione giunta regione Lazio n. 2272 del 6 agosto 1974
  • legge n. 1150 del 17 agosto 1942

Parametri

Massime

Massima n. 8445

A norma degli artt. 117 e 118 Cost. e del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che ebbe ad operare il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia urbanistica, alla Regione spetta il potere di approvare i piani regolatori generali (e le loro varianti), predisposti dai comuni (art. 1, lett. d, del citato d.P.R. n. 8).

Massima n. 8446

A norma dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, i piani regolatori generali devono comprendere "la totalita' del territorio comunale".

Massima n. 8447

La riserva allo Stato delle competenze in ordine ai parchi nazionali, tenuta ferma dall'art. 4, lett. s, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, per la sua collocazione nel contesto del decreto, si riferisce specificamente alla materia che ne costituisce l'oggetto, cioe' all'agricoltura e foreste, caccia e pesca. - S. n. 142/1972.

Massima n. 8448

Le competenze statali in ordine ai parchi nazionali non si limitavano ne' si limitano agli aspetti piu' strettamente inerenti all'agricoltura e foreste, caccia e pesca delle zone in essi incluse, comportano invece una serie di vincoli e divieti, che inevitabilmente interferiscono anche con l'urbanistica.

Massima n. 8449

Eccezion fatta per le autorizzazioni alle "costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere", prevista dall'art. 3 del R.D. 7 marzo 1935, n. 1324, soltanto limitatamente ad alcune localita' indicate nella annessa tabella, la vigente legislazione non attribuisce all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, cui e' affidata la gestione tecnica ed amministrativa del Parco Nazionale del Circeo, poteri che abbiano ad oggetto l'assetto del territorio in esso rientrante. Rilievi analoghi valgono d'altronde, anche per gli altri parchi nazionali.

Massima n. 8450

Le competenze riservate allo Stato in ordine ai parchi nazionali sono quelle esistenti al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni.

Massima n. 8451

Salvo limitatissime eccezioni nessuna competenza suscettibile di essere qualificata, in senso proprio, urbanistica puo' oggi considerarsi, relativamente ai Parchi nazionali, di spettanza dello Stato.

Massima n. 8452

L'esercizio dei poteri urbanistici, che devono considerarsi trasferiti alle Regioni, incontra un limite nei diversi poteri riservati allo Stato per la tutela degli interessi pubblici cui i parchi nazionali sono istituzionalmente preordinati. Competenza regionale e competenza statale devono pertanto coordinarsi tra loro, di guisa che possa realizzarsi un giusto contemperamento delle finalita' rispettive.

Massima n. 8453

L'approvazione del piano regolatore deve essere condizionata, con riferimento alle parti di esso incidenti sul Parco, ad intervenute intese con il Comune e, per quanto di sua competenza, con la Regione.

Massima n. 8454

Non spetta alla Regione Lazio approvare il piano regolatore del Comune di Sabaudia, senza che, nelle parti in cui comprende zone incluse nel Parco nazionale del Circeo, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione Lazio approvare il piano regolatore del Comune di Sabaudia, senza che, nelle parti in cui comprende zone incluse nel Parco nazionale del Circeo, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato ed in conseguenza annulla, nelle parti predette, la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 1974, n. 2272.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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