Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:175
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione giunta regione Lazio n. 2272 del 6 agosto 1974
- legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 8445
A norma degli artt. 117 e 118 Cost. e del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che ebbe ad operare il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia urbanistica, alla Regione spetta il potere di approvare i piani regolatori generali (e le loro varianti), predisposti dai comuni (art. 1, lett. d, del citato d.P.R. n. 8).
Massima n. 8446
A norma dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, i piani regolatori generali devono comprendere "la totalita' del territorio comunale".
Massima n. 8447
La riserva allo Stato delle competenze in ordine ai parchi nazionali, tenuta ferma dall'art. 4, lett. s, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, per la sua collocazione nel contesto del decreto, si riferisce specificamente alla materia che ne costituisce l'oggetto, cioe' all'agricoltura e foreste, caccia e pesca. - S. n. 142/1972.
Massima n. 8448
Le competenze statali in ordine ai parchi nazionali non si limitavano ne' si limitano agli aspetti piu' strettamente inerenti all'agricoltura e foreste, caccia e pesca delle zone in essi incluse, comportano invece una serie di vincoli e divieti, che inevitabilmente interferiscono anche con l'urbanistica.
Massima n. 8449
Eccezion fatta per le autorizzazioni alle "costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere", prevista dall'art. 3 del R.D. 7 marzo 1935, n. 1324, soltanto limitatamente ad alcune localita' indicate nella annessa tabella, la vigente legislazione non attribuisce all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, cui e' affidata la gestione tecnica ed amministrativa del Parco Nazionale del Circeo, poteri che abbiano ad oggetto l'assetto del territorio in esso rientrante. Rilievi analoghi valgono d'altronde, anche per gli altri parchi nazionali.
Massima n. 8450
Le competenze riservate allo Stato in ordine ai parchi nazionali sono quelle esistenti al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni.
Massima n. 8451
Salvo limitatissime eccezioni nessuna competenza suscettibile di essere qualificata, in senso proprio, urbanistica puo' oggi considerarsi, relativamente ai Parchi nazionali, di spettanza dello Stato.
Massima n. 8452
L'esercizio dei poteri urbanistici, che devono considerarsi trasferiti alle Regioni, incontra un limite nei diversi poteri riservati allo Stato per la tutela degli interessi pubblici cui i parchi nazionali sono istituzionalmente preordinati. Competenza regionale e competenza statale devono pertanto coordinarsi tra loro, di guisa che possa realizzarsi un giusto contemperamento delle finalita' rispettive.
Massima n. 8453
L'approvazione del piano regolatore deve essere condizionata, con riferimento alle parti di esso incidenti sul Parco, ad intervenute intese con il Comune e, per quanto di sua competenza, con la Regione.
Massima n. 8454
Non spetta alla Regione Lazio approvare il piano regolatore del Comune di Sabaudia, senza che, nelle parti in cui comprende zone incluse nel Parco nazionale del Circeo, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Regione Lazio approvare il piano regolatore del Comune di Sabaudia, senza che, nelle parti in cui comprende zone incluse nel Parco nazionale del Circeo, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato ed in conseguenza annulla, nelle parti predette, la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 1974, n. 2272.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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