Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 151 del 19 maggio 1975
- art. 45, comma 1, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 8439
La discrezionalita' legislativa, se razionalmente esercitata, e' sottratta ad ogni sindacato di legittimita' costituzionale. Non e' pertanto censurabile, perche' adeguata al mutamento della situazione e della coscienza sociale, la scelta, operata dal legislatore con l'art. 1 legge 19 maggio 1975, n. 151, di ribadire per i coniugi il principio per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei propri interessi, anziche' disporre che il domicilio debba essere comune al marito ed alla moglie (e quindi indicare il coniuge presso il cui domicilio va fissato quello dell'altro).
Massima n. 8440
Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unita' familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto e' cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilita' tra i due, tale da rendere non piu' possibile la vita in comune. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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