Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:171

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8439

La discrezionalita' legislativa, se razionalmente esercitata, e' sottratta ad ogni sindacato di legittimita' costituzionale. Non e' pertanto censurabile, perche' adeguata al mutamento della situazione e della coscienza sociale, la scelta, operata dal legislatore con l'art. 1 legge 19 maggio 1975, n. 151, di ribadire per i coniugi il principio per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei propri interessi, anziche' disporre che il domicilio debba essere comune al marito ed alla moglie (e quindi indicare il coniuge presso il cui domicilio va fissato quello dell'altro).

Massima n. 8440

Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unita' familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto e' cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilita' tra i due, tale da rendere non piu' possibile la vita in comune. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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