Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 169, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8438
L'art. 169, terzo comma, c.p.p., secondo cui nel caso di prima notificazione all'imputato non detenuto eseguita con atto consegnato nelle mani del portiere o di chi ne fa le veci, e' bensi' prescritto l'invio di lettera raccomandata all'interessato, ma non quale parte integrante della notificazione, appresta un mezzo alquanto incerto riguardo agli scopi da raggiungere. Invero, l'intervento del portiere e, piu' ancora, del suo sostituto, per la brevita' dei termini di impugnazione e la gravita' delle conseguenze di eventuali e sempre possibili omissioni o ritardi, presenta aspetti peculiari rappresentando l'unico tramite ai fini dell'osservanza della primaria esigenza di porre comunque in essere le migliori condizioni per la conoscibilita' dell'atto da parte dell'interessato mentre la natura formale della notificazione non puo' mai escludere il riscontro della sussistenza delle dette condizioni, dovendo l'esigenza di certezza degli atti processuali sempre accompagnarsi alle fondamentali garanzie della difesa nel processo penale. La mera notificazione al portiere o a chi ne fa le veci, considerata dall'art. 169, terzo comma, c.p.p., in difformita' da quanto invece previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo in casi analoghi (deposito nella casa comunale e successiva affissione con necessaria comunicazione per raccomandata all'interessato) e' pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - S. n. 77/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione, presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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