Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 169, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8438

L'art. 169, terzo comma, c.p.p., secondo cui nel caso di prima notificazione all'imputato non detenuto eseguita con atto consegnato nelle mani del portiere o di chi ne fa le veci, e' bensi' prescritto l'invio di lettera raccomandata all'interessato, ma non quale parte integrante della notificazione, appresta un mezzo alquanto incerto riguardo agli scopi da raggiungere. Invero, l'intervento del portiere e, piu' ancora, del suo sostituto, per la brevita' dei termini di impugnazione e la gravita' delle conseguenze di eventuali e sempre possibili omissioni o ritardi, presenta aspetti peculiari rappresentando l'unico tramite ai fini dell'osservanza della primaria esigenza di porre comunque in essere le migliori condizioni per la conoscibilita' dell'atto da parte dell'interessato mentre la natura formale della notificazione non puo' mai escludere il riscontro della sussistenza delle dette condizioni, dovendo l'esigenza di certezza degli atti processuali sempre accompagnarsi alle fondamentali garanzie della difesa nel processo penale. La mera notificazione al portiere o a chi ne fa le veci, considerata dall'art. 169, terzo comma, c.p.p., in difformita' da quanto invece previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo in casi analoghi (deposito nella casa comunale e successiva affissione con necessaria comunicazione per raccomandata all'interessato) e' pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - S. n. 77/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione, presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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