Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 5, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 47, comma 5, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 8434
Qualora l'interpretazione della norma impugnata sia controversa in dottrina e in giurisprudenza la Corte non puo' che riferirsi a quella accolta dal giudice a quo, tanto piu' se essa rappresenta ancora l'espressione prevalente della giurisprudenza e quindi della concreta operativita' della disposizione.
Massima n. 8435
L'art.47, quinto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - il quale dispone che, quando i macchinari che servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e trasportati, ma rimangono in servizio nell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente, ancorche' siano stati esclusi dalla vendita, e nonostante che l'acquirente del macchinario apparisca una persona diversa dall'acquirente dell'opificio -, in base alla interpretazione piu' accreditata, sancirebbe una presunzione assoluta, nel senso che non possa essere data alcuna prova volta ad escludere che i suddetti macchinari, anche se non asportati, non siano compresi nella vendita dei locali ove sono situati. Tale presunzione concernerebbe l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'immobile e le macchine, che lo stesso art. 47 non prevede con analoga presunzione assoluta riguardo ai macchinari destinati alla coltivazione del fondo, per i quali la presunzione di trasferimento unitamente al fondo e' solo relativa (potendo essere combattuta mediante atti di data certa anteriore debitamente registrati, che dimostrino la provenienza o l'appartenenza diversa da quella del proprietario-venditore), e non vi e' alcun ragionevole motivo che giustifichi il deteriore trattamento fatto alle pertinenze industriali. Pertanto,la norma sopraindicata e' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che, relativamente ai macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto, all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del fondo agricolo alienato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, quinto comma, della legge del registro approvata con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non dispone che, relativamente ai macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto, all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del fondo agricolo alienato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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