Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1976

Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1976
Data di deposito
7 luglio 1976
Data di decisione
24 giugno 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:153

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria del 24 ottobre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 8403

Se la proposta di riadozione della legge regionale precedentemente rinviata dal Governo non ottiene la maggioranza assoluta a tal fine prescritta, la proposta e' da considerare respinta, e la legge, dunque, non approvata (ed in questo senso deve esprimersi il Presidente dell'Assemblea nel proclamare il risultato della votazione), rendendosene pertanto superflua l'impugnazione da parte dello Stato; con l'ulteriore conseguenza della chiusura del procedimento legislativo.

Massima n. 8404

Se il Consiglio regionale erroneamente ritiene di avere "riadottata" la legge, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, Cost., e ne da' comunicazione al Commissario del Governo come di una legge approvata, e' necessario proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale allo scopo di farne accertare erga omnes la invalidita' per vizio del procedimento.

Massima n. 8405

Se nessuna modificazione e' apportata al testo precedentemente approvato, la legge regionale non puo' considerarsi diversa da quella votata una prima volta e poi rinviata dal Governo, e percio' "nuova" ai fini del terzo comma dell'art. 127 Cost.; pertanto non e' ammissibile un ulteriore rinvio al Consiglio regionale.

Massima n. 8406

Il principio piu' volte affermato dalla giurisprudenza della Corte (v. da ultimo sent. nn. 123/1975, 132/1975, e 221 del 1975), che i motivi di ricorso debbano sostanzialmente corrispondere ai rilievi prospettati nell'atto di rinvio, non trova applicazione nel caso di vizio formale sopravvenuto ed esclusivamente proprio della fase della seconda deliberazione.

Massima n. 8407

Le risultanze degli atti consiliari, e le dichiarate intenzioni della Giunta e dello stesso Consiglio regionale sono circostanze, delle quali si puo' e si deve tenere il massimo conto quando siano denunciati vizi del procedimento legislativo, e tanto piu' in sede di sindacato preventivo delle leggi regionali, sospese com'esse sono nell'efficacia, perche' non promulgate ne' pubblicate, e da considerarsi quindi piu' propriamente delibere consiliari legislative, non ancora distaccatesi dai loro autori.

Massima n. 8408

L'art. 127 Cost., sicuramente non consente per la riadozione delle leggi regionali rinviate al Consiglio, fermo restando il testo originario, una serie di successive votazioni, fino al raggiungimento della maggioranza prescritta. Due soltanto sono le fasi previste dall'art. 127: una prima approvazione, a semplice maggioranza, ed una seconda, ove sia intervenuto rinvio governativo e le censure con esso prospettate non siano accolte, con la maggioranza assoluta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) della legge della Regione Umbria recante "Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973", approvata il 24 ottobre 1974 con delibera n. 1256;

b) delle leggi della Regione medesima approvate il 6 febbraio 1975 con deliberazioni nn. 1363 e 1364, recanti rispettivamente "Revoca della deliberazione n. 1256 del 24 ottobre 1974" e "Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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