Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1976
Corte cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1976
- Data di deposito
- 22 gennaio 1976
- Data di decisione
- 15 gennaio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 108, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 95, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8160
L'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, quinto comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadra nella figura del responsabile civile (cfr. motivazione nelle sentt. n. 24 del 1973 e n. 172 del 1974); ed e' abilitato ad intervenire, in tale veste, nell'istruzione sommaria (sent. n. 172 del 1974). Peraltro, il danneggiato, nell'istruttoria sommaria, a differenza di quella formale, non puo' citare il responsabile civile se non per il dibattimento, ai sensi dell'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., e resta privo di tutela nel suo diritto ad ottenere nei confronti dell'assicurazione la pronunzia sulla "provvisionale", di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. L'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., e', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, restando assorbita la questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione, proposta subordinatamente all'ipotesi che non fosse riconosciuta all'assicurato la qualita' di responsabile civile. - v. S. nn. 24 del 1973, 172 del 1974, 198 del 1975.
Massima n. 8161
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 95, primo comma, cod. proc. pen., - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., per la mancanza di prescrizioni che la dichiarazione di costituzione di parte civile prima del dibattimento sia notificata anche all'assicuratore quale responsabile civile - gia' dichiarata non fondata con sent. n. 172 del 1974. - v. S. n. 172 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Napoli e già dichiarata non fondata con sentenza n. 172 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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