Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1976
Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1976
- Data di deposito
- 26 maggio 1976
- Data di decisione
- 19 maggio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 596, terzo cpv., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8374
La imposizione di condizioni alla grazia costituisce un aspetto strutturale di tale istituto, dovendosi, secondo la prassi interpretativa formatasi sotto l'impero dell'art. 8 dello Statuto albertino trasfuso nell'art. 87 Cost., escludere che il potere di grazia possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza possibilita' di adattamenti intermedi adeguati alla peculiarita' dei singoli casi, e tendenti all'individualizzazione del provvedimento stesso mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma favorisca in qualche modo l'emenda del reo, come appunto la condizione del risarcimento del danno o del versamento di una somma alla Cassa delle ammende. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 596 c.p.p. terzo cpv., per preteso contrasto col penultimo comma dell'art. 87 Cost. nel presupposto che la norma costituzionale non preveda la possibilita' di sottoporre il beneficio in esame a condizioni di qualsiasi natura.
Massima n. 8375
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto di grazia che prevede tale condizione non riveste il carattere di pena pecuniaria ma puo' qualificarsi come onere patrimoniale per il raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante. Le norme che impongono oneri di tale natura comportano inevitabilmente nella loro applicazione una diversa possibilita' di assolvimento secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire, senza che in ogni caso resti con cio' vulnerato il principio di eguaglianza, che e' violato solo quando, per effetto della disparita' delle condizioni economiche, si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenze obiettive. Lo scopo di personalizzazione del provvedimento ai fini di emenda del reo, insito nella grazia condizionata, costituisce valido motivo di politica legislativa penale sufficiente ad escludere, secondo tale criterio, la violazione del principio di eguaglianza, tenuto anche conto che l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di clemenza investe, tra l'altro, anche le condizioni personali e sociali del reo, le quali vengono, di regola, considerate ai fini della eventuale imposizione di condizioni del tipo in esame, per cui l'eventuale difetto di capacita' economica che possa emergere nell'effettivita' di una situazione concreta e' una accidentalita' rispetto al sistema e non assume rilevanza tale da inficiarne la struttura. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596 terzo cpv. c.p.p., sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nel presupposto che la norma impugnata non consentirebbe accertamenti circa la capacita' economica del graziato condizionalmente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e istituirebbe, cosi', una discriminazione a danno dei soggetti meno abbienti. - S. nn. 111/1964, 49/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, terzo capoverso, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione: questione sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 87, penultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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