Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:119
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8342
Mentre per quanto riguarda i minori degli anni quattordici la indiscriminata presunzione di pericolosita' sociale, sancita dal secondo comma dell'art. 224 cod. pen., senza prendere in considerazione le rilevanti differenze esistenti tra le varie eta', rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla, nell'ipotesi invece di minori degli anni diciotto e maggiori degli anni quattordici, non imputabili ai sensi dell'art. 98 stesso codice, e' da escludere - per la (relativa) omogeneita' della fascia di eta' dei soggetti considerati - che sussistano quelle "rilevanti differenze tra le varie eta'" che, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 224 (riferibile cosi' a soggetti quasi quattordicenni come, addirittura, anche ad infanti), hanno indotto a ritenere (con la sentenza n. 1 del 1971) l'illegittimita' della presunzione di pericolosita', in riferimento al precetto dell'eguaglianza, per l'irrazionale uniformita' di trattamento di situazioni diverse. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 224 cit., che prevede l'applicazione automatica della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario per i minori degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici, riconosciuti non imputabili a norma dell'art. 98. Cfr.: sent. nn. 68 del 1967 e 106 del 1972, 1/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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