Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1976

Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1976
Data di deposito
20 maggio 1976
Data di decisione
7 maggio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:119

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8342

Mentre per quanto riguarda i minori degli anni quattordici la indiscriminata presunzione di pericolosita' sociale, sancita dal secondo comma dell'art. 224 cod. pen., senza prendere in considerazione le rilevanti differenze esistenti tra le varie eta', rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla, nell'ipotesi invece di minori degli anni diciotto e maggiori degli anni quattordici, non imputabili ai sensi dell'art. 98 stesso codice, e' da escludere - per la (relativa) omogeneita' della fascia di eta' dei soggetti considerati - che sussistano quelle "rilevanti differenze tra le varie eta'" che, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 224 (riferibile cosi' a soggetti quasi quattordicenni come, addirittura, anche ad infanti), hanno indotto a ritenere (con la sentenza n. 1 del 1971) l'illegittimita' della presunzione di pericolosita', in riferimento al precetto dell'eguaglianza, per l'irrazionale uniformita' di trattamento di situazioni diverse. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 224 cit., che prevede l'applicazione automatica della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario per i minori degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici, riconosciuti non imputabili a norma dell'art. 98. Cfr.: sent. nn. 68 del 1967 e 106 del 1972, 1/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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