Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1976
Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 8324
La tutela accordata alla liberta' di domicilio non e' assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e in specie dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed ispezioni per motivi di incolumita' pubblica. Conseguentemente, e' pienamente legittimo l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S., tanto piu' che gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 del C.P.P., a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro all'autorita' giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimita' degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. - v. S. n. 173/1974.
Massima n. 8325
Non sussiste contrasto con la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, per il fatto che l'art. 41 del t.u. delle leggi di P.S. non prevede il diritto di assistenza del difensore alla perquisizione. La disposizione sostanzialmente non si discosta da quella generale contenuta nell'art. 224 del C.P.P., cosi' modificato con legge 18 giugno 1955, n. 517, per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono in caso di necessita' ed urgenza la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della polizia giudiziaria. Essa appare pertanto rispondente all'esigenza di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni quali la detenzione clandestina o abusiva di armi, munizioni, o materie esplodenti, idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale. D'altra parte, la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa, il quale non consente ovviamente la possibilita' di preavvertire l'indiziato ne' attendere l'assistenza di un difensore, perche' anche una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, puo' rendere piu' agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da sequestrare. La garanzia del diritto di difesa nelle perquisizioni domiciliari trova nella fattispecie limiti necessari in relazione alle esigenze costituzionalmente rilevanti di tutela della incolumita' e sicurezza pubblica, le quali giustificano pienamente, sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione denunciata. - v. S. nn. 173/1974, 123/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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