Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1976
Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1976
- Data di deposito
- 15 gennaio 1976
- Data di decisione
- 14 gennaio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 166, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 168, n.5, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 251, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 178, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8135
Intervenuta una sentenza che abbia dichiarata l'illegittimita' costituzionale di talune norme, tutte le ulteriori questioni relative alla legittimita' costituzionale delle medesime, anche se prospettate sotto profili diversi, vanno dichiarate manifestamente infondate. Il dispositivo della sentenza n. 225 del 1974 deve ritenersi riferito a tutte le forme di radioricetrasmissione. In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma punitiva, vanno ritenute inammissibili per difetto di rilevanza, tutte le questioni sollevate nei giudizi penali relativi al perseguimento dei fatti rimasti privi di sanzione. - v. S. n. 225/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt 178 (così come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di Poggibonsi, Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata dal pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata dai pretori di Poggibonsi e Dogliani; 183 e 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dai pretori di Poggibonsi, Montegiorgio e Dogliani;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici); 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme per le concessioni di impianti e di esercizio di stazioni di radioamatori), sollevate dal pretore di Poggibonsi; dell'art. 9 dello stesso d.P.R. n. 1214 del 1966; 213 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal pretore di Montegiorgio; questioni proposte con le ordinanze suddette, in riferimento agli artt. 21, 43, 75 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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